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Sigarette elettroniche, le tasse sugli aromi e sui liquidi

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Il comparto della sigaretta elettronica in questo 2024 deve fare i conti con una sfida molto importante, scaturita dall’incremento delle accise che vengono applicate sui liquidi per le e-cig, a prescindere dal fatto che essi presentino un contenuto di nicotina oppure no. Il provvedimento che è stato assunto dal governo in un primo momento è stato solo abbozzato e in seguito ha trovato una definitiva approvazione con la manovra di bilancio della fine dello scorso anno; dal 2024 sono subentrati alcuni cambiamenti, che vale la pena di approfondire. È ciò che faremo nelle righe che seguono.

Le proposte del governo dello scorso anno

Nel 2023 Fratelli d’Italia, la Lega e Forza Italia – vale a dire i partiti che compongono la coalizione di centrodestra che sta al governo – hanno presentato un emendamento specifico riguardante i liquidi per le sigarette elettroniche. Tale documento in seguito è stato addizionato alla legge di recepimento del Dl 145/23, vale a dire una porzione della legge di bilancio, con misure urgenti a tema fiscale ed economico. Ebbene, che cosa prevedeva questo emendamento? In sostanza la tassazione totale degli aromi e dei liquidi utilizzati per il vaping (come ad esempio questi), in aggiunta ai classici aumenti delle accise sul tabacco e sulla nicotina. Secondo il documento, non solo le sigarette elettroniche puff usa e getta e i classici liquidi con o senza nicotina pronti all’uso, ma anche i liquidi shot series o scomposti e gli aromi sono soggetti ad accisa statale e di conseguenza all’obbligo di sigillo fiscale. Il decreto in questione nel mese di dicembre dello scorso anno è stato approvato senza alcuna modifica dalla Camera dei deputati.

Il 2024 del settore vaping: conferme e cambiamenti

Alla luce di queste novità di carattere normativo, ogni prodotto venduto allo stato liquido, inclusi i liquidi scomposti e gli aromi, saranno soggetti a tassazione, proprio come i liquidi senza nicotina pronti all’uso. A partire da quest’anno la tassazione coinvolgerà gli aromi concentrati, i mini shot e i liquidi composti; tassazione che potrà variare di anno in anno in funzione delle decisioni politiche e a seconda dell’aumento della tassa sul tabacco. Dal punto di vista pratico, una novità consisterà nel fatto che tutte le confezioni dovranno essere dotate di una fascetta munita di contrassegno fiscale collocata sopra la chiusura, esattamente come avviene per le boccette di nicotina. Fino al 1° maggio di quest’anno, il contrassegno del monopolio e le accise riguardavano unicamente le basi neutre pre miscelate, i liquidi pronti da 10 ml e la nicotina; dal 1° maggio, invece, sono coinvolti anche i liquidi scomposti e gli aromi concentrati. Per quel che riguarda i booster di nicotina, si applica un incremento dell’accisa; per il resto non sono previste ulteriori variazioni, almeno per ciò che concerne l’anno corrente. Ancora, per la base neutra, il PG e il VG è necessario fare riferimento alla Gazzetta Ufficiale, che menziona i componenti della miscela liquida per lo svapo finalizzati a dare ai prodotti liquidi senza combustione da inalazione un gusto o un odore; è evidente, quindi, che il PG e il VG, vale a dire il glicole propilenico e il glicerolo vegetale, non rientrano in questa casistica. Attenzione, però, perché il glicerolo e il glicole non sono sottoposti a tassazione unicamente nel caso in cui vengano venduti a parte; viceversa, qualora essi siano già miscelati come prodotto base neutra, ecco che si applicherà l’imposta come per i prodotti zero nicotina.

Le tempistiche

Come si è detto, il momento chiave è stato il 1° maggio 2024: da questa data l’accisa di Monopolio di Stato riguarda anche gli aromi e i liquidi, e ciò ha portato a un’estensione della gamma di prodotti per lo svapo che vengono tassati. Un incremento di prezzo a danno dei consumatori finali, pertanto, si è già verificato da qualche settimana. Mini shot, i liquidi scomposti e gli aromi che sono stati considerati come rimanenze di magazzino verranno venduti ai negozianti anche nel mese di luglio; è estesa alla fine di ottobre, invece, la scadenza per gli articoli sugli scaffali dei punti vendita. Dopo la fine di ottobre, non ci potranno essere aromi o liquidi scomposti privi di sigillo fiscale e su cui non si applichi l’accisa.

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