Le indagini del Nucleo Investigativo hanno consentito di raccogliere elementi indiziari in ordine alla commissione – nell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e dichiarata di notevole interesse pubblico – dei reati di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 CP), invasione di terreni o edifici (art. 633 CP), distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 CP), realizzazione di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (artt.181 d.lgs. n.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e 44 d.p.r. n.380/2001 T.U. edilizia) nonché realizzazione di opere senza il prescritto nulla osta dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro (L. n.394/1991).
In particolare, risultano realizzati, sine titulo:
– un ampliamento del sentiero pedonale n.24 pari a 5,40 metri, mediante la rimozione della staccionata in legno, rispetto ai 90 cm originari di larghezza, nonché la realizzazione, tra la staccionata in legno ed il muro in cls di una rampa volta a superare il dislivello di quota di altezza della sede stradale e la quota della pista ciclabile, tutte opere finalizzate a rendere carrabili i predetti sentieri. Indagati, allo stato, sono tre soggetti: il legale rappresentante di un resort di Capaccio Paestum, già responsabile dell’area P.O. Turismo del Comune di Capaccio Paestum e il responsabile dell’Area P.O. Polizia Locale del Comune di Capaccio poiché in concorso tra loro occupavano arbitrariamente e immutavano lo stato dei luoghi di un terreno demaniale rendendolo carrabile;
– sui sentieri pedonali nn. 1 e 2 un ampliamento pari a 2,70 metri, mediante la rimozione di parte del muro di recinzione in cls, e per il varco n.18 pari a 4 metri mediante la rimozione in staccionata in legno, rispetto ai 90 cm originari, nonché con riferimento a quest’ultimo varco ignoti realizzavano una rampa volta a superare il dislivello tra la quota di altezza della sede stradale e la quota della pista ciclabile, finalizzata a rendere carrabile i predetti sentieri.
Il provvedimento cautelare, da convalidare da parte del GIP, è suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.
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