Lo ha statuito la Sezione I del T.a.r. Campania-Salerno, con la sentenza n. 1887/2024, pubblicata il 16 ottobre scorso, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato amministrativista Pasquale D’Angiolillo, difensore della società proprietaria.
La chiusura del locale da ballo, aperto dal 1974, era stata disposta lo scorso gennaio dal comune, mediante il divieto di prosecuzione delle attività adottato dal responsabile dello sportello unico per le attività produttive, in riscontro ad una nota della Prefettura, nonché attraverso una ulteriore ordinanza contingibile e urgente, emessa dal sindaco, in seguito ad un’ispezione condotta dai Carabinieri.
Le determinazioni dell’ente locale avevano suscitato molto clamore, avendo prescritto la sospensione non solo dei trattenimenti musicali e danzanti ma finanche dei distinti e autonomi servizi alberghieri dell’annesso “Hotel Bacco”, avviati da diversi anni con apposite segnalazioni certificate di inizio attività.
Le contestazioni erano intervenute dopo il concerto di Tony Effe, svoltosi il 22 dicembre 2023, con la successiva cancellazione di tutti gli eventi programmati.
In tale circostanza i militi dell’Arma avevano eccepito alla società titolare del noto complesso turistico-ricreativo di aver concesso l’ingresso alla struttura ad un eccessivo numero di persone, opponendo, pertanto, la carenza delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza degli avventori.
Sulla vicenda si era pronunciato anche il Consiglio di Stato lo scorso aprile, il quale, accogliendo la domanda cautelare avanzata dallo stesso legale, aveva già sospeso gli effetti di entrambi i provvedimenti comunali.
Con la pronuncia da ultimo depositata, il Tribunale amministrativo regionale ha rimarcato importanti principi concernenti la corretta conduzione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, controllo e vigilanza dell’attività dei pubblici esercizi destinati alla ricettività e allo spettacolo, specificando la ripartizione delle relative competenze.
Nell’affrontare la vicenda posta al suo esame, il collegio giudicante salernitano ha annullato, innanzitutto, il provvedimento del responsabile del s.u.a.p., rilevando l’insussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’esercizio del potere inibitorio, stabilite dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 (esistenza di un interesse pubblico; termine ragionevole, fissato in 12 mesi e precedentemente stabilito in 18 mesi; verifica delle posizioni dei destinatari del provvedimento).
Nell’annullare anche l’ordinanza sindacale, i giudici amministrativi hanno rilevato l’assenza dei presupposti della straordinarietà e dell’urgenza per l’adozione della misura inibitoria, avendo richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di poteri del sindaco, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), non è possibile adottare atti contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere.
Il T.a.r. ha chiarito che tali poteri, originariamente spettanti al questore in base all’art. 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), sono stati successivamente conferiti agli enti locali, in forza del d.P.R. n. 616/1977, non rientrando, attualmente, nelle competenze del sindaco ma del responsabile comunale deputato al rilascio delle autorizzazioni in materia, in conformità all’art. 107 del TUEL.
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