La situazione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che il padre ha tentato, attraverso un’azione giudiziaria, di disconoscere la paternità, risultata poi temeraria e infondata. Questo comportamento ha generato un vuoto emotivo nel minore, che ha determinato la richiesta di risarcimento per il danno morale subito.
Il Tribunale ha inquadrato il caso nell’ambito dell’art. 2043 del Codice Civile, riguardante la responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, affermando che la violazione degli obblighi genitoriali previsti dagli artt. 147 e 148 c.c., relativi al dovere di mantenere e educare i figli, costituisce un illecito civile risarcibile. La sentenza ha chiarito che il risarcimento del danno non patrimoniale per l’abbandono parentale non è automatico (in re ipsa), ma richiede la prova di un danno ingiusto legato alla perdita del rapporto genitoriale.
Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato la prova del danno subito dal minore, parametrando il risarcimento sulla base della gravità e durata delle violazioni e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute del bambino. In conformità con gli orientamenti della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 34986/22 e n. 16657/2014), il risarcimento è stato quantificato in via equitativa in € 16.000,00.
La sentenza rappresenta un importante riferimento nella tutela dei diritti dei minori, sottolineando la responsabilità civile dei genitori che, con la loro condotta, violano i doveri costituzionalmente sanciti di cura e assistenza verso i figli.
Fonte: Studio Legale Associato Caponigro Orlando – De Luca Antonella del Foro
di Salerno