Ritardo del volo: il passeggero ha diritto al rimborso anche in caso di attesa in hotel

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In periodi in cui molte persone si spostano, viaggiare in aereo può diventare un’esperienza piena di imprevisti. Secondo i dati di Eurocontrol, ad esempio, tra il mese di giugno e quello di agosto del 2024, il 40% dei voli in Europa è arrivato in ritardo e circa la metà ha lasciato la pista oltre l’orario stabilito per la partenza. Ma quali sono i motivi dietro queste cifre? La gestione del traffico aereo è complessa, soprattutto nei mesi estivi, e sono diverse le informazioni da sapere sull’argomento.

Il fenomeno dei ritardi per i voli

Ogni anno, il fenomeno dei ritardi aerei coinvolge milioni di passeggeri, spesso costretti a fronteggiare spese impreviste e disagi significativi. In queste situazioni, il rimborso rappresenta una tutela fondamentale per recuperare parte dei costi sostenuti e compensare il tempo perso. Che si tratti di ritardi prolungati o di situazioni che richiedono una sosta in hotel, è possibile presentare richieste di indennizzo direttamente alla compagnia aerea o attraverso agenzie specializzate (nel sito rimborsamitu.it, attivo in questo campo, è possibile compilare un apposito form) che assistono i passeggeri al fine di ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti.

Una domanda che molte persone si pongono, in riferimento ai ritardi e alle attese, è proprio quella relativa al luogo in cui si aspetta. Il Regolamento 261 del 2004 stabilisce delle tutele fondamentali per i passeggeri in caso di ritardi prolungati. Tra queste norme, c’è il diritto alla compensazione pecuniaria per il tempo perso. E questo avviene indipendentemente dal luogo in cui si attende. La Corte di Cassazione di recente è intervenuta per ribadire un aspetto essenziale di questa normativa, chiarendo che il diritto alla compensazione non è condizionato dal disagio personale vissuto durante l’attesa e quindi non dipende dal luogo in cui si attende.

La controversia e il caso del ritardo di sei ore

Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione vede protagonista un passeggero che si è rivolto al Giudice di Pace per ottenere una compensazione di 600 euro a seguito di un ritardo di quasi sei ore su un volo internazionale. La richiesta era basata sull’articolo 7 del Regolamento 261 del 2004.

La compagnia aerea ha contestato la richiesta, sostenendo che il passeggero aveva ricevuto una comunicazione preventiva della riprogrammazione del volo e aveva atteso la nuova partenza in albergo invece che in aeroporto. Per questi motivi, secondo la compagnia aerea, non si poteva parlare di un reale disagio.

Il Giudice di Pace ha accolto questa argomentazione, respingendo la richiesta del passeggero, sulla base del fatto che quest’ultimo non aveva affrontato il disagio di presentarsi inutilmente all’imbarco all’orario originario. In appello, però, la decisione è stata ribaltata ed è stato riconosciuto il diritto alla compensazione. La compagnia aerea, quindi, ha presentato ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza 6446 del 12 marzo del 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della compagnia aerea, confermando il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria. Secondo i giudici, il diritto in questione scatta automaticamente in caso di ritardi che superano le tre ore, come previsto dalle norme del Regolamento Europeo.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che il luogo in cui il passeggero ha atteso, albergo o aeroporto, è irrilevante. Quello che conta, invece, è l’oggettività della perdita di tempo che è stata subita. La normativa, infatti, non richiede che venga dimostrato un danno individuale o che venga provato uno specifico disagio per ottenere il risarcimento da parte della compagnia aerea.

Quindi, il diritto alla compensazione pecuniaria, secondo quanto stabilito dalla decisione della Corte di Cassazione, si fonda esclusivamente sull’oggettività del ritardo e sulla durata di questo, con al centro la tutela del tempo perso dai passeggeri in situazioni di questo tipo.

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