Pertanto, la Tia non può essere soggetta ad IVA, risultando incompatibile sia con le norme nazionali che con quelle comunitarie. E poiché l’intero costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è posto a carico del contribuente, sicuramente quest’ultimo ha pagato e paga la relativa imposta sul valore aggiunto. E’ per questo che il consigliere Zitarosa ha chiesto ai vertici dell’amministrazione comunale se non sia il caso di cominciare a fare i conti su quanta IVA sia stata pagata dai contribuenti salernitani in modo che quest’ultimi possano chiederne il rimborso.
In realtà, la sentenza della Cassazione non fa altro che ribadire precedenti pronunce (l’ultima del 2012) cui però non ha mai fatto seguito una legge che potesse chiarire la natura tributaria o meno della tassa sull’igiene ambientale. Di fatto, l’ultima pronuncia delle sezioni unite non fa che riportare alla ribalta una questione mai risolta e che tale rimane, tanto più che la sentenza nasce da un caso di specie e a questo va circoscritto. Rimane necessario un intervento normativo che illustri i meccanismi da seguire per evitare una situazione caotica che non può ribaltarsi ancora una volta nei piani finanziari dei Comuni.
Fonte LIRATV
il Comune di Salerno non ha mai applicato la TIA ma prima la TARSU, poi la TARES e infine la TARI. Pertanto non ha mai applicato l’IVA sulla tassa relativa allo smaltimento e nulla deve essere restituito
La tari è gravata dell’IVA