Vitalizi in Regione Campania. Verdi. Pronto un disegno di legge per ridurli

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“Mi auguro di trovare la stessa ampia convergenza che sembra si stia creando in Parlamento intorno alla proposta di legge regionale che ho preparato per ricalcolare i vitalizi degli ex Consiglieri regionali su base contributiva e non retributiva non appena sarà approvata quella nazionale”.
Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ricordando che “dalla legislatura in corso i vitalizi sono stati giustamente aboliti” e che “nel disegno di legge, collegandoci alla legge nazionale, evidenzieremo che si tratta di vitalizi e non di pensioni in modo da evitare di andare incontro ad accuse di incostituzionalità per essere andati a modificare diritti acquisiti. E’ giusto ricordare che dalla legislatura in essere i vitalizi sono stati giustamente aboliti in Regione Campania”.
“Visto che, al momento, purtroppo, è impossibile revocarli del tutto, almeno si ricalcolino i vitalizi degli ex Consiglieri regionali in base ai contributi versati” ha aggiunto Borrelli ricordando che “quella contro i privilegi ingiustificati dei Consiglieri regionali è una battaglia che va avanti dall’inizio della consiliatura come dimostra l’abolizione dell’una tantum in caso di morte nel corso del mandato, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari e la norma, approvata due giorni fa, che permette di rinunciare al vitalizio del Consiglio regionale”.
“Inoltre ho proposto nuovamente la norma che prevede il divieto di cumulo che impedirebbe a ex consiglieri regionali come Giuseppe Scalera di sommare addirittura tre vitalizi per gli incarichi ricevuti alla sua pensione e un’altra che introduce l’abolizione della reversibilità del vitalizio, limitandolo solo ai casi di difficoltà economiche della famiglia dell’ex Consigliere” ha concluso Borrelli ribadendo che, a suo avviso, “i vitalizi non sono diritti acquisti ma privilegi inaccettabili a cui va dato un taglio una volta e per tutte”.

La presente proposta intende applicare al sistema previdenziale attualmente in vigore per i consiglieri regionali cessati dal mandato il metodo contributivo in vigore per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Tale proposta mutua quanto contenuto nel disegno di legge (Atto Camera n. 3225 Abb. A/R) l’applicazione del sistema contributivo per il calcolo dei vitalizi dei parlamentari ed il successivo recepimento da parte delle regioni per i propri eletti, costituente un “obbligo” in quanto “principio di coordinamento della finanza pubblica”.

L’art. 1 ridetermina l’importo dei vitalizi, applicando il sistema contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, che andrà calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla Tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto al vitalizio.

 

L’art. 2 detta norme in materia di assegno di reversibilità.

L’art. 3 prevede un meccanismo automatico di rivalutazione annuale dell’importo dell’assegno vitalizio.

L’art. 4 introduce il divieto di cumulare l’assegno vitalizio erogato dalla Regione con anloghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

L’art. 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’art. 6 prevede l’entrata in vigore differita di due mesi dall’entrata in vigore della legge.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

Dall’attuazione delle norme contenute nella proposta di legge non derivano minori entrate o nuove spese a carico del Bilancio della Regione, comportando, invece, un notevole risparmio per le casse regionali.

 

 

 

 

 

 

ART. 1

(Rideterminazione dell’importo dell’assegno vitalizio)

 

  1. L’importo degli assegni vitalizi mensili di cui all’art. 11 della 5 giugno 1996, n. 13 in corso di erogazione è rideterminato sulla base del sistema contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi.

 

  1. L’importo dell’assegno è determinato moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla Tabella A dell’allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto al vitalizio.

 

 

 

ART. 2

(Assegno di reversibilità)

 

  1. Nel caso di morte del titolare dell’assegno vitalizio, a condizione che per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
  2. L’assegno di reversibilità compete agli aventi diritto con un reddito familiare Isee inferiore ad Euro 25.000.

 

 

 

ART. 3

(Rivalutazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità)

 

  1. L’importo dell’assegno vitalizio e dell’assegno di reversibilità, determinato ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni

 

 

ART. 4

(Divieto di cumulo)

 

  1. L’assegno vitalizio diretto o l’assegno di reversibilità non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

 

 

ART. 5

(Invarianza finanziaria)

 

  1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico del Bilancio regionale.

 

 

 

ART. 6

(Entrata in vigore)

 

  1. La presente legge decorre il secondo mese successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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