La malattia durante le ferie deve essere certificata da un medico attraverso un certificato di malattia, che da inviare al datore di lavoro e all’ente di previdenzia, dal quale risulti uno stato di salute alterato quanto basta da impedire il normale godimento del periodo di ferie.
Le ferie sono sospese da quando il datore di lavoro riceve comunicazione dello stato di malattia del lavoratore. L’indennità di malattia riguarda parimenti soltanto i giorni documentati nei modi e nei termini di legge. Con la circolare n. 11 del 9 gennaio 1991, l’Inps ha riconosciuto come idonee ad interrompere le ferie le infermità di durata superiore a 3 giorni che abbiano comportato la necessità di ricovero o che siano state tempestivamente ed adeguatamente notificate all’Istituto e al datore di lavoro.
Il lavoratore in malattia mentre è in ferie è soggetto ad alcuni obblighi: deve sottoporsi a visita medica, richiedere la redazione e l’invio del certificato di malattia, controllare la corretta compilazione dei dati anagrafici inseriti nel certificato e indicare l’indirizzo di reperibilità qualora sia diverso dalla residenza abituale, fornire indicazioni utili per essere reperito (se è a casa, deve controllare che il proprio nominativo sia ben evidente nella pulsantiera dei citofoni e sulle cassette postali) ed essere a casa nelle specifiche fasce di reperibilità.
La sospensione delle ferie salta se non è possibile fare una verifica sulle condizioni del lavoratore da parte del datore del lavoro, ove tale impossibilità sia ascrivibile al lavoratore stesso. Nel corso della visita medica di controllo domiciliare, il medico fiscale deve valutare il grado di compromissione delle funzioni che permettono all’individuo il godimento delle ferie, rapportandolo al cosiddetto danno biologico.
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