In ragione del fatto che mancano le convenzioni con le banche e assicurazioni che dovranno garantire a ogni lavoratore esercente l’opzione la somma anticipata della pensione, che sarà corrisposta in forma di prestito.
Pertanto, una prima considerazione, a oggi, è: ogni scelta di anticipo volontario costituisce un azzardo, rispetto anche ad altri parametri, viceversa già previsti dal decreto, che a conti fatti già penalizzano, e non poco, l’eventuale opzione del lavoratore (cfr. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-09-10/pensioni-cosi-detrazione-taglia-costi-dell-ape-130641.shtml?uuid=AEDp8QQC). Al di là dei conti – che proporremo eventualmente dopo l’adozione delle modalità e dei termini di cui alle convenzioni suddette – interessa qui tuttavia svolgere subito un’altra breve considerazione “politica” di analisi dei costi che, lo ripetiamo ancora una volta, devono ancora essere definiti.
I costi delle riforme delle pensioni, supportati maggiormente negli ultimi anni della crisi economica e finanziaria, decorrono in vero dalla Riforma Dini n. 335 del 1995, che non ebbe il coraggio o meglio la forza di colpire i “retributivi” – e cioè tutti i lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995 – e si abbattè invece su tutti gli altri: “misti” (con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni di contributi al 31/12/1995) e soprattutto “contributivi” (con nessuna anzianità contributiva al 31/12/1995).
Le ultime manovre di riforma, e in particolare la legge Fornero n. 214 del 2011, – essenzialmente manovre di correzione dei conti pubblici, che costituiscono la garanzia e il sostegno di un sistema di welfare quale quello attuale – continuano a perseguire la stessa via allora tracciata.
Dato che per i “retributivi” l’anzianità massima computabile a fini di pensione è pari a 40 anni di contributi, un lavoratore che oggi decida di andare in pensione esercitando il proprio diritto all’APE, per legge dovrebbe possedere un’età anagrafica di almeno 63 anni e un’anzianità contributiva di almeno 20 anni; a oggi (01/05/2017, data di decorrenza retroattiva del diritto all’APE), dovrebbe cioè essere nato tra l’1/12/1950 e l’1.5.1954.
Inoltre – considerato che se avesse 18 anni di contributi al 31.12.1995 sarebbe un “retributivo” e quindi avrebbe in pratica già maturato l’anzianità utile per andare in pensione senza ricorrere all’APE -, ne consegue che: anche la misura dell’APE, così come studiata, scaricherebbe in pratica i costi del sistema attuale di welfare sui “misti”, cioè sulla generazione dei lavoratori – a voler semplificare ma niente affatto banalizzare – cosiddetti “baby boomers”. E cioè: tutti coloro che sono nati nel periodo del boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta.
Conclusione: i costi della “politica”, di poco più degli ultimi vent’anni (altro che crisi finanziaria del 2008!), scaricati su un’intera generazione e oltre, quella dei “millennials” che più ha ereditato e più eredita la misura di un debito pubblico ancora crescente. A esclusivo vantaggio della generazione precedente. Ovvero, la generazione che è stata anche quella dei “Sessantottini”.
Angelo Giubileo
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