Si dà seguito alle precedenti GUIDE per fornire ulteriori chiarimenti su come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta.
Di seguito si riprendono alcuni punti della nuova GUIDA per ricordare gli adempimenti obbligatori per un corretto comportamento verso il fisco italiano.
La regola di base è che tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.
Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell’art. 165 del Testo Unico Imposte sui Redditi).
È la stessa GUIDA dell’Agenzia delle Entrate a riconoscere che non sempre è agevole individuare immediatamente quale sia il sistema di tassazione applicabile per i redditi percepiti all’estero da cittadini italiani. Infatti, gli aspetti da considerare sono molteplici e le regole possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all’estero, dell’iscrizione o meno all’Aire.
In linea generale è possibile affermare che per stabilire dove un cittadino è tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti occorre considerare il concetto di “residenza fiscale”.
In base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale”, sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei e che è stato adottato anche dalla legislazione fiscale italiana, il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti si possono comunque detrarre da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del T.U.I.R.
Generalmente, le Convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito (tassazione esclusiva). Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi conseguiti all’estero.
La doppia imposizione viene comunque eliminata in quanto vengono riconosciute le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ammesse in detrazione dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana.
Le imposte estere si considerano pagate a titolo definitivo quando esse non sono ripetibili o è stata presentata la dichiarazione dei redditi all’estero o vi è un’apposita certificazione di definitività dell’imposta, rilasciata dalle autorità estere.
L’Agenzia delle Entrate avverte i cittadini italiani che, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all’AIRE e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero, se accertati.
- Per coloro (non iscritti all’AIRE) che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia possono usufruire della procedura della “collaborazione volontaria” che ha riaperto i termini di adesione al 30 settembre 2017 e regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse usufruendo di benefici sulle sanzioni.
In sostanza, presentando istanza di “collaborazione volontaria” e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
La disposizione agevolativa si applica anche agli atti non ancora definiti al 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge 96/2017, che ha convertito il Dl 50/2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria.
- Per coloro invece (sempre non iscritti all’AIRE) che hanno presentato la dichiarazione dei rediti in Italia omettendo però di indicare i redditi prodotti all’estero, per non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero, possono presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998.
In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.
- Per approfondire consultare la pagina ADE cliccare su: FISCALITA’ INTERNAZIONALE.
- Per la GUIDA lavoratori italiani all’estero cliccare su: COME EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE E USUFRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA.
- Altri approfondimenti su questa stessa testata giornalistica: LAVORO ALL’ESTERO. RESIDENZA, CONVENZIONI, FISCALITÀ.
Luca De Franciscis
dottore commercialista
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