La sentenza del Tribunale piemontese è ritrenuta dalla UIL assurda in quanto dichiara il non doversi procedere in conformità dell’art. 162 ter c.p.. il suddetto articolo prevede l’estinzione di reati, tra cui lo stalking, a seguito di condotte riparatorie. La sentenza è quindi “pericolosissima” perché lascia la convinzione allo stalker che il suo reato si estingue se offre del denaro come risarcimento. Infatti nel caso della suddetta sentenza lo stalker ha offerto 1.500 euro a riparazione del gravissimo reato.
Questo significa che se la cifra è ritenuta congrua dal giudice, il reato si estingue. Per noi della UIL questa tipologia di reato non può essere monetizzabile in quanto lede ed offende la “Persona”. E’ accaduto, infatti, quello che noi avevamo precedentemente annunciato: “è una legge sbagliata perché se il giudice la applica in automatico, si estingue il reato”. Il Governo ora è tenuto a correre ai ripari correggendo questa norma inaccettabile perché offende due volta la vittima in quanto la stessa giustizia diventa ingiusta.
La Responsabile delle Politiche Sociali – Sinisi Sabina
chiedetevi chi ha modificato ultimamente questa legge