E’ possibile pagare la sanzione pecuniaria entro 60 giorni ed evitare il contenzioso, ma l’importo resta alto. Nei casi più favorevoli è il doppio del minimo ovvero 6.000 euro (la normativa è per contrastare il riciclaggio di denaro).
Le banche da più anni consegnano libretti di assegni con la clausola “non trasferibile”, ma sono ancora molte le persone che conservano vecchi libretti di assegni senza la predetta clausola. Nella maggioranza dei casi sono persone che, in buona fede, usano raramente un assegno per effettuare un pagamento.
Così è capitato a taluni che volendo fare un regalo a un nipote e premiarlo per un particolare evento, o per aiutare economicamente un familiare, hanno staccato un assegno bancario superiore a1.000 euro senza riportare la frase “non trasferibile” e ora si trovano nella condizione di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria.
La regola base per tutti è che qualunque assegno, bancario, circolare o postale superiore a 1.000 euro deve portare la dicitura “non trasferibile”. La norma non vuole colpire i soggetti sani che nulla hanno a che fare con attività illecite, riciclaggio di denaro o anche di finanziamento al terrorismo; e allora si rende necessario attuare un distinguo.
L’Associazione bancaria italiana ha postato sul proprio sito una Guida per fornire consigli pratici ai clienti e ricordare la principali regole di utilizzo di assegni, libretti al portatore e contanti.
Comunque, quel che più conta adesso, è l’impegno a trovare una soluzione condivisa per diminuire le sanzioni pecuniarie per coloro che, inconsapevolmente, si trovano a dover pagare una rilevante sanzione del tutto inaspettata.
Parlamento e Governo hanno preso atto di quanto sta accadendo e si stanno attivando per alleviare il peso delle sanzioni. Già dal 27 febbraio 2018 infatti, la VI Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole a uno schema di decreto legislativo che muove in questa direzione.
La VI Commissione, infatti, segnala l’opportunità di adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi, derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, con un minimo e un massimo edittale determinato, ma non ancorato all’entità dell’importo trasferito in violazione delle norme, così da assicurare che la sanzione, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell’operazione e, in particolare, per le operazioni d’importo esiguo.
Per leggere il parere della VI Commissione Finanze cliccare su: PARERE (pag. 17).
Interessanti per quest’argomento, sono pure le FAQ della Banca d’Italia che, rispondendo a domande frequenti, in merito alle caratteristiche fondamentali dell’assegno, delle carte di pagamento e della CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria) rendono comprensibili nozioni a volte poco conosciute.
dottore commercialista
Commenta