«È uno strumento che certifica ulteriormente il valore della trasparenza del nostro Comune – spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano – e che consente ai nostri dipendenti di richiamare l’attenzione degli organismi preposti su casi o attività illecite sulle quali avviare indagini specifiche. La procedura di segnalazione è sicura e protetta poiché i dati vengono trattati con sistemi informatizzati e crittografati».
Cos’è il whistleblowing e chi è un whistleblower?
Il whistleblower è il soggetto che individua un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo al responsabile anticorruzione o ad un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblower svolge un ruolo di interesse pubblico, in quanto dà conoscenza, se possibile tempestiva, alla comunità o all’ente di appartenenza, di problemi o pericoli legati agli illeciti segnalati. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure atte a proteggere e tutelare l’anonimato dei segnalatori ed incentivare la segnalazione degli illeciti.
Come sono regolamentate in Italia le segnalazioni?
Il Whistleblowing è regolamentato dalla legge 179/2017 nella quale è prevista la tutela per il lavoratore – dipendente pubblico e privato – che segnali la commissione di un reato ai soggetti preposti (whistleblowing), proteggendolo contro le eventuali ritorsioni da parte di colleghi o superiori.
L’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)” con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.
L’ANAC ha inoltre stabilito che “l’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività“.
Quali fatti o atti possono essere oggetto di una segnalazione?
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico. Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.
In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
penalmente rilevanti;
poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Ente;
suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso L’Ente.
Identità del mittente della segnalazione
Le segnalazioni e l’identità del pubblico dipendente che effettua una segnalazione sono altamente riservate. Il software, con modalità stettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall’identità del segnalante. L’accesso all’identità del segnalante è pertanto concessa esclusivamente al responsabile della prevenzione e corruzione tramite stretta procedura di sicurezza, che registra l’accesso all’identità, con richiesta della motivazione.
Il software registra tutte le attività e gli accessi, incluso l’accesso motivato all’identità del segnalante da parte del responsabile anticorruzione.
Il software genera inoltre l’impronta del messaggio che viene inviata via mail o pec al segnalante al fine di garantire che le segnalazioni inoltrate siano inalterate e non modificabili.
Dal punto di vista informatico è quindi garantita l’assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza.
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