Il parere chiesto al Ministero, allegato anche nel giudizio con il sottoscritto in cui hanno perso, è frutto di un quesito volutamente generico, un goffo e bieco tentativo dei Comuni per sottrarsi alle loro responsabilità, la loro strategia è quella di chiedere al Ministero “può un Comune prendere in comodato un veicolo privato?” il Ministero risponde semplicemente si, cosa che tutti sanno essere lecita e che non è stata mai contestata, lo sappiamo tutti che è possibile.
I Comuni non dichiarano però ( rectius nascondono impudicamente) che non hanno nessun contratto di comodato con la proprietaria del veicolo ( il contratto di comodato protocollato agli atti del Comune di Agropoli è tra due societá private consorziate ******) e che usavano il veicolo contemporaneamente, per cui è logico anche che non potevano fare tre contratti di comodato.
Nonostante il Ministero non sia al corrente delle vere circostanze illecite di utilizzo, ha specificato che un solo comune può usare l’apparecchio. Il ministero ha dato quindi torto ai Comuni aggiungendo questa cosa al parere, pur se è stato ingannato lo stesso Ministero da un quesito generico e creato ad arte.
Per quanto riguarda la visibilitá del Veicolo il Tribunale di Belluno ha chiarito che un decreto ministeriale non può prevalere sulla legge, quale é il codice della strada che impone la visibilità delle postazioni. Chiedo la rettifica urgente dell’articolo in quanto il Ministero non ha affatto riconosciuto la correttezza dell’uso del medesimo apparecchio e veicolo in tre comuni, come accaduto nel caso specifico senza un contratto di comodato con la proprietaria degli stessi ******.
Altro che tornerà a funzionare, lo scout speed è sepolto.
Complimenti Avvocato, vorrò leggere la sentenza, ma è una gran bella notizia.
In pratica il comodato è uno solo per l’auto utilizzata ad Agropoli ma non può avere il dono dell’ubiquità anche nei comuni di San Cipriano Picentino e Albanella.
Poi per quanto riguarda la famosa sentenza sopracitata il Giudice di Belluno Umberto Giacomelli nella Sentenza di appello n.535/2017 del 12 ottobre afferma che i Decreti Ministeriali 15/08/2007 e l’ultimo Decreto Minniti luglio 2017, devono essere disapplicati in quanto in contrasto con il Codice della Strada, articolo 142 comma 6 bis.
Pertanto tutte le postazioni di controllo dei limiti di velocità, comprese quelle mobili come lo “Scout Speed”, devono essere ben segnalate e visibili.
Il giudizio ribalta anche le due sentenze d’appello di Rovigo, citandole nelle motivazioni. Ad oggi, la Cassazione non si è ancora espressa in merito a impugnazioni da sanzioni tramite Scout Speed.
L’uso dello Scout Speed in movimento senza cartellonistica e visibilità è un metodo vessatorio di fare cassa e di ciò dovrebbero essere informate le varie Procure della Repubblica.
Multare centinaia di automobilisti con velox nascosti, al solo fine di sanare le casse comunali, è un atto vergognoso.
Oltre a violare il Codice della Strada con questo comportamento illegittimo da parte delle Polizie Locali, si potrebbe ravvedere anche il reato penale di truffa, ribadito più volte dalla Cassazione, quando i velox sono nascosti ed occultati, com’è accaduto con lo Scout Speed nei vari comuni.
È ora di dire basta.