Il suddetto Decreto all’art. 12 contiene una rilevante novità per i professionisti per lo split payment ovvero la “scissione dei pagamenti”. Si ricorda che l’art. 17/ter del D.P.R. 26.10.72 n. 633, al comma 1, prevede che per le prestazioni di servizi effettuate da professionisti nei confronti di amministrazioni pubbliche, l’IVA è trattenuta dalla PA e versata dalla stessa all’erario.
Ora non più. Cambia tutto perché il nuovo Decreto n. 87/18 aggiunge all’art 17/ter, dopo il comma 1 quinquies, il comma 1 sexies e dispone che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese da professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito, ovvero a ritenuta a titolo d’acconto.
La disposizione di cui innanzi si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il provvedimento giunge a un anno dall’applicazione dello split payment. Si ricorda che l’obbligo ha avuto la sua prima applicazione dal 1° luglio 2017.
Ne discende che le fatture trasmesse dai professionisti alle pubbliche amministrazioni e alle società controllate, incluse nell’indice FTSE MIB ed elencate sul sito del Dipartimento delle finanze, non devono essere assoggettate allo split payment e l’IVA esposta in fattura non dev’essere più trattenuta al professionista, ma pagata allo stesso nella sua interezza, come esposto in fattura. L’inversione di tendenza è solamente per i professionisti. Lo split payment già lo si applicava per le forniture di beni e servizi effettuati dalle imprese private alla Pubblica Amministrazione (Legge di stabilità 2015).
Per questi soggetti nulla cambia. Continuerà ad applicarsi lo split payment e l’IVA trattenuta al fornitore proseguirà la stessa strada e sarà versata all’erario da parte della PA. La norma, ora cambiata, era stata disapprovata con motivate osservazioni dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria. La trattenuta dell’IVA da parte della PA, sui compensi corrisposti ai professionisti la si vedeva come una duplicazione di trattenute.
La ritenuta d’imposta del 20%, e poi anche l’ulteriore trattenuta da parte della PA, dell’IVA esposta in fattura, sottoponeva il professionista a una duplice decurtazione, con conseguente perdita di liquidità. Interessati allo split payment e, quindi, alla trattenuta dell’IVA da parte della PA, erano tutte le categorie professionali.
L’abolizione dello split payment interessa tutti i professionisti che fatturano alla PA e in maggior misura coloro che hanno scelto di indirizzare la maggior parte del proprio lavoro a favore delle pubbliche amministrazioni, come Ingegneri, architetti, geologi ecc..
Senza l’abolizione dello split payment questi professionisti oltre ad attendere i tempi di incasso della fattura, da parte dell’Ente pubblico, avrebbero dovuto aspettare altro tempo per il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati, non avendo IVA a debito per le fatture emesse nei confronti della PA.
Per approfondire il Decreto Legge “Dignità” n. 87 del 12 luglio 2018.
dottore commercialista
Per i professionisti con redditi bassi o medi lo split era importante perché incassando l’Iva nelle fatture si rischiava sempre di non averla a disposizione al momento di pagare mentre così si torna indietro su un provvedimento che impediva ai pprofessionisti di avere debiti con l’ erario