Stop alle bollette non ordinarie
Adesso le famiglie e le imprese non saranno più obbligate a pagare le bollette non ordinarie, come quelle inviate a distanza di tempo da parte delle società che erogano servizi di energia elettrica. La nuova prescrizione bollette, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, decorre dal 1° marzo 2018, ed è stata ridotta a 2 anni. Si tratta di novità molto importate, che i fornitori devono comunicare alla clientela.
La prescrizione secondo il nuovo regime
La prescrizione bollette ha rappresentato sempre un argomento assai controverso e oggetto di numerosi dibattiti, visto che riguarda tutti, non solo i privati cittadini ma anche le imprese. Infatti, gli operatori, spesso a causa di ritardi o di mancate letture dei contatori, hanno inviato bollette piuttosto salate. Si è trattato di richieste che, nella maggior parte dei casi, riguardavano consumi e conguagli di anni passati e che hanno messo in seria difficoltà economica i destinatari.
Il nuovo regime che riguarda la prescrizione bollette ha posto la parola fine a queste situazioni con decorrenza dal mese di marzo 2018. Secondo la nuova prescrizione bollette l’utente dovrà pagare solo importi riferibili agli ultimi 2 anni. Questa prescrizione biennale si sostituisce a quella ordinaria, che obbligava gli utenti di luce e gas a pagare bollette di 5 anni addietro. A questo riguardo, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (meglio nota come Arera) ha congelato tutti i conguagli riferiti ai cinque anni, nel rispetto del termine prescrizione bollette recentemente modificato.
Il precedente regime prescrizionale delle bollette
Prima dell’introduzione della Legge di Bilancio 2018 il termine prescrizione relativo alle fatture delle utenze domestiche era fissato in 5 anni. In buona sostanza, la luce soggiaceva alla prescrizione breve ordinaria, in quanto la legge non aveva stabilito diversamente. I 5 anni scattavano dal momento in cui partiva il consumo ma il più delle volte la società erogatrice pretendeva il pagamento di conguagli, anche riconducibili a 3 o 4 anni dopo. In questi i casi l’utente finale si è sempre trovato in difficoltà, impossibilitato anche nel verificare la correttezza della pretesa e a non venire a capo dei pagamenti.
Inoltre, molto spesso, la società erogatrice era solita interrompere il termine quinquennale inoltrando solleciti, ovvero lettere che avevano l’effetto di arrestare la prescrizione e di farla ripartire dalla data della missiva. Le lettere interruttive, spesso mandate con posta ordinaria e smarrite dall’utente, hanno incrementato questa situazione d’incertezza e di confusione. L’unica cosa da fare era quella di conservare i pagamenti effettuati, con le relative ricevute, per evitare di sborsare denaro non dovuto.
Il nuovo termine si accorcia
Diversamente da quello che si pensava comunemente, il vecchio termine di prescrizione di 5 anni non partiva dal momento in cui veniva emessa la fattura e neppure da quando il cliente la riceveva a casa, ma da quello in cui iniziava il consumo. Prima della Legge di Bilancio 2018, per poter contestare con successo una fattura non dovuta oppure un maxi conguaglio inaspettato, l’utente doveva verificare il decorso della prescrizione di 5 anni.
Attraverso l’esibizione di documenti comprovanti l’avvenuto pagamento o facendo valere il decorso del quinquennio si poteva accertare il diritto alla prescrizione, dato che non scattava automaticamente ma andava constatata per ogni singolo caso, sia in sede giudiziale che davanti al Giudice. Adesso, ed esattamente dal 1° marzo 2018, la prescrizione si accorcia a soli 2 anni.
Essa riguarda non soltanto i conguagli, ma anche le fatture ritardate per qualsiasi ragione. Questo nuovo regime vige pure per fatture inoltrate a causa della mancata lettura dei contatori. Scatta altresì un obbligo per la società venditrice, la quale dovrà informare in fattura del nuovo termine di prescrizione, almeno 10 giorni prima della data fissata per il pagamento. Queste nuove previsioni sono quelle risultanti dalla Delibera del 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com, cioè quella che dispone l’attuazione della Legge di Bilancio 2018.
La disciplina che tutela gli utenti
Lo scopo del legislatore è stato quello di contenere gli importi non ordinari delle bollette, in modo da favorire la posizione dei consumatori ignari e di responsabilizzare quella delle società venditrici. Le bollette non ordinarie, in particolare, rappresentano quelle contenenti importi superiori alla media. Sono non ordinarie, ad esempio, le fatture che stabiliscono conguagli eccessivi o che contengono conteggi riguardanti consumi passati e mai richiesti per via del blocco fatturazione.
Come chiarito da parte dell’Autorità per l’energia, attraverso la riduzione del termine di prescrizione, verranno tutelate le famiglie e le imprese, le quali non dovranno più subire i ritardi, le dimenticanze, i blocchi di fatturazione oppure le rettifiche dei dati di misurazione che vengono intrapresi e adottati dalle società venditrici. In questo modo, infatti, verrà garantita anche una maggiore trasparenza dei venditori, così come i distributori, dovranno presentare le richieste di pagamento non in maniera arbitraria, ma all’interno di un arco temporale più ristretto e contenuto in 24 mesi.
Prescrizione bollette gas e acqua
Si segnala che la novità della prescrizione di 2 anni riguarda, al momento, solo le bollette dell’energia elettrica. I consumatori, tuttavia, non dovranno temere, perché presto il nuovo regime riguarderà anche le ulteriori utenze. Infatti per quando riguarda la prescrizione bollette gas il termine di 2 anni è previsto per il 2019. Allo stesso modo, anche le fatture dell’acqua verranno accorpate nel regime dei 24 mesi con decorrenza gennaio 2020. Si evidenzia, altresì, che il termine biennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, parte dal momento in cui le società venditrici sono obbligate all’emissione della fattura, così come voluto dalle nuove norme.
Le famiglie e le imprese possono finalmente contare su una tutela più ampia e non essere più in balia di richieste a sorpresa, anche riferibili a diversi anni addietro e non più verificabili con documenti alla mano. Del resto, la nuova misura è finalizzata anche al maggior risparmio energetico, nonché a migliorare il rapporto contrattuale che viene instaurato fra i consumatori e i venditori.
Le ulteriori novità
All’introduzione della prescrizione di 24 mesi per le fatture che riguardano l’energia elettrica si aggiungono anche interessanti novità, così come chiarito dall’Autorità per l’energia. Il cliente finale, infatti, si vedrà recapitare una bolletta più chiara e facilmente decifrabile. Il venditore dovrà indicare non solo il nuovo termine di prescrizione di 24 mesi entro, e non oltre, 10 giorni dalla data del pagamento, ma anche tutta una serie di elementi che possano agevolare la comprensione del conteggio.
La bolletta, ad esempio, dovrà evidenziare gli importi che sono già prescritti, in quanto riferibili a più di 2 anni addietro, anche per fatto e colpa del venditore. Tali importi non più dovuti per una mancata lettura, richiesta o per altre ragioni, saranno ritenuti prescritti dalla stessa società erogatrice, proprio al fine di giungere alla prescrizione automatica. Così facendo ci si aspetta anche una sostanziale riduzione dei contenziosi e pagamenti più equi e congrui. Il consumatore sarà posto in condizione di conoscere quanto effettivamente pagare, senza più ricevere fatture indecifrabili e non specificate in modo dettagliato. La nuova semplificazione riguarderà anche le bollette del gas e quelle dell’acqua.
Come tutelarsi dalle bollette ingiuste e non dovute
In considerazione della normativa entrata in vigore il 1° marzo 2018 i consumatori che si vedranno recapitare bollette non dovute dovranno contestarle. Adesso, infatti, il cliente è soggetto al pagamento solo in relazione agli ultimi 2 anni di consumo, anche se la bolletta riguarda un conguaglio giunto in ritardo per colpa del fornitore o del distributore. Di fronte a una bolletta ingiusta la prima cosa da fare è quella di appurare l’effettiva prescrizione, ovvero se il diritto della società si è istinto per decorrenza del nuovo termine biennale.
In seguito, occorre far valere la prescrizione in via stragiudiziale, anche autonomamente e senza il supporto di un legale. In questa fase, quindi, occorre inviare una missiva a mezzo fax, oppure tramite lettera raccomandata oppure posta certificata pec, direttamente alla sede legale del venditore i del gestore interessati. La missiva dovrà contenere tutti i dati identificativi del cliente, assieme al codice POD, oltre ai motivi della contestazione e all’avvenuto decorso dei 2 anni. Inoltre, si dovranno allegare alla missiva la copia del documento di riconoscimento del cliente, del sollecito e quelle di eventuali documenti che attestano l’avvenuto pagamento, nel caso in cui venga richiesto un importo già corrisposto. La società è tenuta ad annullare le bollette prescritte e a stornare eventuali importi a credito dell’utente.
Per quanto tempo si devono custodire le bollette?
Premesso che con la normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, vigente dal 1° marzo 2018, non si devono pagare più le bollette che risultano scadute da oltre 5 anni, resta comunque importante conservare i bollettini dei pagamenti e le ricevute. Il nuovo regime di prescrizione biennale non far venire meno la possibilità che società venditrice richieda, per errore, un pagamento già effettuato.
In queste ipotesi il cliente dovrà essere pronto a dimostrare lo sbaglio attraverso prove scritte, cioè mediante le copie dei pagamenti. A questo proposito è molto importare conservare bollettini postale o le ricevute della lottomatica. Esistono anche molti consumatori che preferiscono pagare online e in questi casi è buona regola stampare il documento di sintesi che attesti l’avvenuta transazione. Per quanto riguarda la conservazione delle bollette, considerando che la prescrizione è scesa a 2 anni, in linea di principio andrebbero custodite per il medesimo arco temporale. Tuttavia, per una maggiore sicurezza, nulla vieta di conservare le quietanze anche per maggior tempo.
Fonte www.ilmessaggero.it
Commenta