Il baratto amministrativo sussiste da quando è stata approvata la Legge 11 novembre 2014, n. 164 che, all’art 24 intitolato “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, dispone:
I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché’ individuati in relazione al territorio da riqualificare.
Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita’ posta in essere.
L’esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attivita’ individuate dai Comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.
Successivamente il Decreto Legislativo 18/4/16, n. 50, all’art. 190 circoscrive il baratto amministrativo:
“Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché’ individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.
I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.
In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivita’ svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa”.
I Comuni sino ad ora hanno avuto difficoltà e perplessità ad adottare delibere in ottemperanza di quanto disposto per legge, perché la Corte dei Conti ha posto condizioni e limiti; a tal proposito si riportano alcuni passi del lungo provvedimento, e nello specifico, pagg. 22/23 della Deliberazione n. 313/2016/PAR:
“La prestazione offerta dal cittadino, infatti, non solo deve corrispondere, in valore alla misura delle imposte locali agevolate, ma la relativa de libera assunta dall’ente pubblico territoriale deve altresì motivare la decisione di avvalersi dell’istituto del baratto sulla base di una attenta valutazione di tutti gli interessi coinvolti che dimostri la convenienza, anche economica, della scelta effettuata”.
La Corte dei Conti continua e osserva:
La risposta dei quesiti posti richiede necessariamente la ricostruzione dell’istituto del c.d. baratto amministrativo, così come introdotto dall’art. 24 del D.L. n. 133/2014 e dall’art. 190 del D.lgs. 50/2016 in esame, al fine di chiarirne la esatta latitudine.
La delibera della Corte dei Conti, adottata in risposta ai quesiti di un Comune, ha messo in stand.by iniziative di altri Comuni.
Una nuova strada tuttavia si apre, e rende possibile l’adozione di delibere e regolamenti, da parte dei Comuni, per il baratto amministrativo con lavori socialmente utili che permettano, ai cittadini residenti, di pagare i propri debiti fiscali verso il Comune di appartenenza, come previsto dalla citata normativa. .
Difatti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è intervenuto per il tramite del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico e, con la delibera n. 27/2018 del 7 maggio 2018, apre un nuovo percorso e ammette il baratto amministrativo.
Con la suddetta delibera n. 27/2018 il “Comitato” fornisce chiarimenti ed osservazioni ai rilievi posti dalla Corte dei Conti e analizza alcune questioni meritevoli di ulteriore approfondimento.
Quel che rileva adesso è che “la delibera” trae le conclusioni per l’applicazione dell’Istituto del Baratto Amministrativo e rende informazioni utili su come procedere per l’adozione del regolamento e della delibera comunale.
dottore commercialista
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