Certo è che fino alla fine di quest’anno 2018, comunque vadano le cose, agevolazioni e bonus sono ancora tutti usufruibili.
Delle agevolazioni già conosciute probabilmente non tutte saranno prorogate e così pure per le detrazioni.
Il presidente della Commissione Industria del Senato, Gianni Girotto apre uno spiraglio positivo per il bonus casa e, dalla dichiarazione rilasciata al Sole 24 Ore, si apprende che il bonus casa sarà prorogato ed avrà valenza triennale, ovvero sarà concesso per gli anni 2019, 2020 e 2021 e non più con rinnovo annuale, com’è avvenuto sino ad oggi.
Nulla viene anticipato per le aliquote d’imposta ridotte, ma c’è da augurarsi che verranno confermate unitamente alla proroga triennale.
Sarà necessario attendere la nuova legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ad oggi nulla si può affermare come fatto certo.
La normativa in essere oggi consente, fino alla fine di quest’anno 2018, di facilitare l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale.
Con i benefici “prima casa” l’imposta di registro, per gli acquisti da privati o un’impresa che vende in esenzione di IVA, sarà ridotta al 2% (invece del 9%) e l’imposta ipotecaria e catastale fissata in misura fissa di € 50.
Se invece si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a IVA, l’imposta IVA da versare, con le agevolazioni “prima casa”, è ridotta al 4% (invece del 10%) e l’imposta di registro in misura fissa di € 200 e così pure per l’imposta catastale e ipotecaria nella misura di € 200 ciascuna.
Le agevolazioni si applicano quando:
- il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni prima casa non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
- il fabbricato deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o lavora o intende stabilire la sua residenza;
- l’acquirente deve rispettare determinati requisiti (non essere titolare di un altro immobile nello stesso comune e non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa).
Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
Ricordiamo anche che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto nuove detrazioni IRPEF per la sistemazione a verde di aree scoperte private e parti comuni esterne di edifici condominiali, il cosiddetto bonus verde.
Fino a fine 2018 sono utilizzabili le detrazioni per coloro che eseguono congiuntamente interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici; è prevista anche la possibilità di beneficiare di un’ulteriore detrazione fiscale per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici con un massimale di € 10.000 e detrazione al 50%.
Per approfondire oltro ed in particolare i benefici ecobonus e sisma bonus si rimanda alla lettura del BOOKLET “cosa conviene”, del Ministero dell’Economia e Finanze, aggiornato al 5 agosto 2018.
Altri approfondimenti sono consultabili dalla GUIDA dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto innanzi è legge di oggi e i benefici enunciati sono utilizzabili fino a fine 2018. Non è certo se saranno tutti prorogati dal nuovo Governo anche per il nuovo anno 2019.
dottore commercialista
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