Il Tar, pur sottolineando «l’estrema contraddittorietà della materia», ricorda che per l’installazione degli apparecchi vlt servono «sia la licenza di polizia rilasciata dal Questore, sia l’autorizzazione del Comune dove l’attività dovrà essere svolta, al quale – concludono i giudici – spetta la valutazione dei profili di interesse pubblico, tra i quali rientra l’esigenza di tutelare e preservare la qualità ambientale, nonché la tipicità del tessuto urbano e la necessità di tutelare il consumatore rispetto alla ludopatia».
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