Il comunicato fa seguito al decreto firmato dal Ministro Giovanni Tria, in pari data, e specifica che per facilitare l’adempimento dei contribuenti l’Agenzia delle Entrate, al termine di ogni trimestre, rende noto l’importo dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio.
L’Agenzia delle Entrate metterà nel proprio sito un servizio che consente agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale.
Per coloro che non desiderano l’addebito bancario, l’Agenzia delle Entrate predisporrà, con l’utilizzo dei dati acquisiti, anche il modello F24.
Le norme per l’imposta di bollo non cambiano e continueranno ad essere applicate come per il passato sui documenti cartacei, quando l’importo supera 77,47 euro.
Per la fattura elettronica, invece, trasmessa senza l’indicazione dell’IVA perché con importo esente, escluso o fuori campo, si applicherà il pagamento trimestrale tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
Con la fatturazione elettronica cambieranno molte cose e le abitudini di lavoro; sia per le imprese che per i professionisti.
Sorgono e sorgeranno ancora altri dubbi e interpretazioni.
In più riprese l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta alle domande che gli utenti si pongono con maggiore frequenza, e nella sezione FAQ (Frequently Asked Questions) è possibile consultarle.
Di seguito si riportano alcuni casi ritenuti di maggior interesse.
Domanda:
Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene?
Risposta dell’Agenzia delle Entrate:
L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972.
Tale disposizione stabilisce che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).
Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:
a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.
In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale.
In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.
Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del d. Lgs. n. 127/15).
In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.
Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.
Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.
Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.
In particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
– nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
– nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
– nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); – nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.
Domanda:
Domanda [Compilazione della fattura elettronica] Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell’agente di commercio e dei rappresentanti?
Risposta dell’Agenzia delle Entrate:
Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una “Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua gestione è similare a quella di una “ritenuta”.
Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il seguente dettaglio:
– 2.2.1.16.1 = CASSA-PREV
– 2.2.1.16.2 ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18
– 2.2.1.16.3 importo del contributo
– 2.2.1.16.4 il dato può non essere valorizzato.
I suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione similare a quella del contributo ENASARCO.
Domanda:
Compilazione della fattura elettronica.
Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?
Risposta dell’Agenzia delle Entrate:
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purché opportunamente documentate.
Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).
Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”, ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile nella sezione in cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della cessione/prestazione).
Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese “forfettarie” previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all’imponibile, e quindi al calcolo dell’IVA, sia al contributo Cassa Forense.
Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco “DatiBeniServizi” con inserimento dell’aliquota IVA della prestazione.
Domanda:
Compilazione della fattura elettronica.
Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74ter, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica?
Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?
Risposta dell’Agenzia delle Entrate:
L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo:
– in luogo dell’aliquota IVA – il codice natura – N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
– N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.
L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.
Per ulteriori approfondimenti: Agenzia delle Entrate.
dottore commercialista
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