– l’attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie, attraverso l’individuazione delle relative modalità e tipologie di trasformazione;
– la precisazione degli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, degli elementi architettonici e di ornato, degli spazi verdi e degli arredi urbani, definendo la cornice degli interventi possibili;
– la fissazione dei criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e per la disciplina degli oneri concessori;
– l’attuazione di specifici criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di Giunta regionale.
In particolare, il nuovo RUEC tende a semplificare e agevolare taluni procedimenti connessi alle attività di recupero del patrimonio edilizio esistente definendo una articolata casistica in materia di interventi pertinenziali, accessori, di sistemazione esterna, ed enucleando quelli che costituiscono mero adeguamento dei fabbricati e delle unità abitative esistenti (garages pertinenziali, locali interrati destinati a impianti tecnologici, serbatoi per carburanti o gas, autoclavi, ascensori, sottotetti non abitabili, tettoie, pensiline, porticati, logge e giardini, terrazzi ricavati da lastrici solari, pergolati e tettoie, gazebo ed altre attrezzature di natura accessoria, etc.);
Si tratta di un altro passo, unitamente all’imminente approvazione del Puc, in direzione dell’uso razionale e bio-compatibile del territorio, nel segno della predisposizione di coerenti prospettive di sviluppo sociale ed economico nel pieno rispetto della natura e del paesaggio.
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