Il presidente di sezione del Tar ha considerato che «in disparte l’eccezione di difetto di giurisdizione che sarà adeguatamente apprezzata nella sede collegiale – si legge nel decreto – allo stato non si ravvisano le ragioni di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare monocratica».
In più, ha ritenuto che «nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, appare preminente l’interesse alla conclusione del campionato al fine di permettere alle parti resistenti di organizzare le prossime stagioni».
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