Gli stessi soggetti devono assicurare, lungo i propri confini, un’apposita fascia frangifuoco non inferiore a 10 metri. Per i proprietari di terreni laterali invece alle strade comunali, provinciali, e vicinali, nonché tutti i proprietari frontisti di aree e spazi pubblici o gravate da servitù di uso pubblico, sono obbligati alla pulizia, per una fascia frangifuoco non inferiore a 50 metri, dei propri terreni da ogni residuo vegetale e/o da qualsiasi materiale.
Si rammenta che fino al 30 ottobre é vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e vicinali.
Sono vietate, inoltre, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio. I proprietari e i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l’inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
Le sanzioni previste per i trasgressori vanno dai 25 ad oltre 10.000 euro. Si ricorda che i terreni inseriti nel catasto incendi non potranno essere interessati da trasformazioni urbanistiche per la durata di 15 anni dall’evento.
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