Episodi analoghi, con identici epiloghi, si sono infatti registrati nel corso degli ultimi anni. In tutti quei casi, la decisione fu presa in attuazione delle annuali istruzioni impartite dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in cui si prescrive l’assoluto divieto, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, pena l’esclusione da tutte le prove di esame.
In particolare, ampio risalto mediatico ebbe, nel corso degli esami di Stato del 2017, il caso di un candidato che durante la prova di matematica, in un liceo scientifico di Ascoli Piceno, fu sorpreso a utilizzare un telefono cellulare, sul quale erano attive, attraverso l’applicazione “whatsapp “, delle schermate che contenevano la trattazione di alcuni problemi e quesiti riguardanti la prova stessa.
L’importanza di quel precedente sta anche nel fatto che la decisione della commissione d’esame fu poi confermata dalla prima sezione del Tar Marche, cui aveva presentato ricorso il candidato “bocciato”, con una sentenza emessa il 6 dicembre 2017 che aveva ritenuto legittimi l’annullamento della prova di matematica e la conseguente esclusione dalle ulteriori prove.
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