Ebbene, il Tar accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Ricordiamo che il complesso sin dalla sua realizzazione aveva svolto sia funzioni assistenziali-caritatevoli sia funzioni di ospitalità per i minori, verso corrispettivo, soprattutto nei periodi estivi in cui è stato adibito prevalentemente a colonia marina. La struttura ricettiva, dotata di ampi saloni, mensa, impianti sportivi, con l’entrata in vigore della legge 17 del 2001 era transitata nella più ampia categoria delle strutture ricettive extra-alberghiere.
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