Disabilità. Semplificazione della domanda. Messaggi INPS

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Le persone con disabilità hanno diritto a facilitazioni in tutte le azioni quotidiane. Avere una vita il più possibile con zero impedimenti. Anche la normativa tributaria si adopera per riservare particolare attenzione per le persone che vivono con disagi e, in taluni casi, anche per le loro famiglie.

Il fisco, però, non sempre riesce a trovare le giuste soluzioni ai bisogni di queste persone, anche perché è la normativa tributaria è di per sé stessa difficile da comprendere. I continui cambiamenti, i richiami ad altre normative di riferimento e l’accavallarsi di nuove disposizioni non rende facile, alle persone che vivono con disagio, rispettare gli adempimenti in modo semplice e lineare.

In un precedente articolo abbiamo commentato alcuni punti della GUIDA alle agevolazioni fiscali, per le persone con disabilità, aggiornata ad ottobre 2019. Ci siamo soffermati sinteticamente sulla detrazione IRPEF per i mezzi di locomozione anche per i non vedenti e i sordi.

Nonostante la GUIDA sia dettagliata, non sempre le cose risultano semplici per tutti anche con riguardo alla documentazione da esibire per avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge. Nelle conclusioni abbiamo detto che il disabile deve essere tutelato e che occorrono precise indicazioni e più semplificazioni.

Non senza sorpresa, ma con apprezzamento, il 10 dicembre 2019, l’INPS ha pubblicato un nuovo messaggio, proprio sulla semplificazione, e comunica che per i cittadini che non sono più in età lavorativa, l’accesso semplificato alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, è stato esteso a tutti i soggetti con età tra i 18 a i 67 anni.

La semplificazione, di cui al messaggio dell’INPS, consiste nella possibilità di anticipare al momento della presentazione della domanda le informazioni di natura socio-economica, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.

A tal fine, dal 10 dicembre 2019, precisa l’INPS, sono operative delle modifiche alle procedure di acquisizione online della domanda di invalidità civile, che inizialmente riguarderanno solamente le domande trasmesse dai patronati.

L’INPS avverte che in questa prima fase sperimentale rimangono ancora valide le modalità ordinarie di trasmissione del Modello AP70.

Ci si auspica che la fase transitoria sia veramente breve anche perché la ricerca – nella pagina WEB del Modello AP70 – della domanda da presentare, non è del tutto semplice, come invece dovrebbe essere.

Importante è anche il messaggio INPS del 25 ottobre 2019, n. 3883 che fornisce ulteriori elementi utili alla difesa in giudizio e alla liquidazione della prestazione economica per l’invalidità civile, cecità civile e sordità civile.

L’Istituto chiarisce che il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.

Per le agevolazioni fiscali, comunque resta valida la consultazione della GUIDA dell’Agenzia delle Entrate.

La GUIDA dell’Agenzia delle Entrate, a pag. 19, chiarisce come dev’essere la certificazione per accedere alle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli e precisa che occorre: per i non vedenti (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) e per i sordi (sordità dalla nascita o sordo preverbale) la certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità – o della sordità – oppure del verbale della Commissione medica per l’handicap (legge n. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

Per i sordi l’INPS fornisce chiarimenti alla pagina WEB che segue: INPS per i sordi.

Per i ciechi la pagina WEB che segue: INPS per i ciechi.

Oltre che il sito INPS è opportuno consultare sempre la nuova GUIDA dell’Agenzia delle Entrate per incorrere in errori o omissioni.

Per le spese deducibili dal reddito la GUIDA, a pag. 21, chiarisce che sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile tutte le spese sostenute e specificamente:

– le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali);

– le spese di “assistenza specifica”.

Segue un’ampia spiegazione del tipo di spesa ammessa e di come dev’essere documentata.

 

Luca De Franciscis

dottore commercialista

 

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