Tutto nasce quando, a settembre, la ASL interrompe le terapie a circa cento minori in cura presso un centro di riabilitazione perché è stato superato il tetto di spesa previsto dalla Asl per l’anno in corso.
Le famiglie scendono in piazza per protestare. Tra queste c’è la famiglia di Andrea, un minore affetto da una grave forma di distrofia muscolare. Per lui, come per tutti gli altri in verità, smettere le terapie che gli hanno assegnato i medici della ASL rappresenta un rischio enorme, compromette anche le terapie fatte fino a quel momento.
La famiglia di Andrea non si accontenta di protestare in piazza, decide di ricorrere al giudice per chiedere un provvedimento di urgenza, perché Andrea non può continuare a restare senza riabilitazione.
La storia di Andrea va sulle pagine dei giornali, coinvolge, commuove. Ma a dover decidere è la legge. Siamo a fine ottobre. In un solo giorno il giudice accoglie il ricorso per l’urgenza e stabilisce che le cure vengano riprese in attesa di una decisione definitiva. L’udienza che vede contrapposta la ASL e la famiglia si tiene a metà novembre.
Da quel momento per la famiglia di Andrea comincia un’attesa spasmodica. Ora la decisione è arrivata, sospendere le cure ad Andrea è stato illegittimo. Quindi non solo va tutelato il diritto di Andrea alla terapia ma anche quello a farle presso lo stesso centro dove era già in cura, in continuità terapeutica, con gli stessi terapisti e professionisti che gli sono stati vicino dall’inizio e con cui è entrato in rapporto.
L’avvocato Domenico Vuolo, che ha rappresentato la famiglia in questa causa, commenta così questa decisione del giudice: “Questa è una vittoria importante non solo per la famiglia di Andrea ma per tutti i cittadini, perché riconosce dei principi fondamentali”. Quali? “Innanzitutto che la cura riabilitativa, che appartiene al diritto della persona, non può essere interrotta per i tetti di spesa, che appartengono invece alla sfera amministrativa.
E poi c’è il riconoscimento della continuità riabilitativa, ovvero che il minore deve continuare le cure dove le ha già iniziate. La continuità terapeutica è un principio fondamentale, basti pensare che il Piano di indirizzo per la riabilitazione della conferenza Stato/Regioni pone al primo posto proprio la centralità del cittadino salvaguardata dalla continuità del progetto riabilitativo individuale”.
“Questa decisione – aggiunge Vuolo – è dunque un punto di non ritorno, perché sancisce definitivamente la illegittimità dell’interruzione sia delle cure sia della continuità terapeutica al di là dei tetti di spesa. Ora anche la ASL sa cosa è legittimo e cosa no, e quindi cosa potrà fare o non fare nel futuro. Proprio per questo mi piace pensare che questa sentenza, che veramente ha un valore storico, sia apprezzata da tutti”.
Certamente ora la famiglia di Andrea, nella sua difficile battaglia contro la malattia, è più serena, ma probabilmente lo siamo un po’ tutti. Grazie a un Giudice.
Il personaggio divisorio De Luca Vincenzo disse che non si sarebbe mai più avuto alcuno di questi problemi …….bla bla bla …..