Le schermature solari sono strutture di ombreggiamento atte a proteggere le superfici vetrate della casa dalle radiazioni solari. Ad esempio: tapparelle, persiane, veneziane, pergole, tende, eseguite a regola d’arte per l’efficienza energetica.
La nuova Legge di Bilancio per il 2020, non modifica le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio e conferma la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e delle schermature solari.
Per chi sostituisce infissi e serramenti della propria abitazione con nuovi infissi più prestazionali, la detrazione spetta per un importo massimo di 60.000 euro.
La detrazione del 50%, delle spese di cui innanzi, potrà essere portata in detrazione, dalla dichiarazione dei redditi, con rate di pari importo in 10 anni.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Per i lavori effettuati occorre essere in possesso di regolare asseverazione di un tecnico abilitato oppure di dichiarazione, resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, occorre anche la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.
La nuova Legge di Bilancio per il 2020 modifica, invece, la possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante al contribuente.
Il comma 176, della nuova Legge, prossima ad essere pubblicata, prevede l’abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).
Viene, quindi, abolita la norma che consente di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale, un contributo del 50%, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettantegli.
Per le spese sostenute è necessario trasmettere, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, le attestazioni di cui innanzi all’ENEA. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/.
L’ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.
Prima di concludere un’osservazione.
Prescindendo dalle considerazioni di carattere economico e di concorrenza, tra le piccole imprese e grandi imprese, il bilancio dello Stato, con l’abolizione della norma in essere, realizza una minore spesa e cancella la possibilità, per il contribuente, di pagare la metà di quanto dovuto per la fornitura dell’opera.
Lo sconto in fattura, ovvero l’importo riconosciuto al fornitore, da recuperare in 5 anni come credito d’imposta è stato già stimato e impegnato nel bilancio dello Stato. Lo stesso importo sarebbe potuto passare al contribuente, abbassando gli anni per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, da 10 anni in 5 anni. Nessuna ulteriore nuova spesa sarebbe rimasta a carico del bilancio dello Stato e sarebbe stato un incentivo per spingere sulla tanta auspicata riqualificazione energetica, apportando anche più lavoro per le piccole e grandi imprese.
Ma così non è nella stesura della Legge di Bilancio 2020.
dottore commercialista
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