I coniugi proponevano opposizione, deducendo che detta somma non era dovuta perché, nell’inerzia del condominio, essi avevano effettuato dei lavori di rifacimenti dell’esterno dei loro balconi e relative fioriere in quanto fatiscenti anticipandone la spese.
Sostenevano i coniugi che dette parti di edificio erano da intendersi comuni e che, pertanto, essi, anticipando la spesa per il loro rifacimento avevano creato un vantaggio per il condominio che aveva potuto decurtare detta spesa dal computo dei lavori straordinari.
Si costituiva in giudizio il condominio opposto – rappresentato e difeso dallo studio legale Avv.ti Caponigro -De Luca – eccependo la natura privata dei balconi aggettanti gli immobili privati dai coniugi opponenti e la conseguente legittimità dell’ingiunzione di pagamento.
Il Tribunale di Salerno accoglieva le deduzioni del condominio e rigetta l’opposizione sul presupposto che “…i balconi aggettanti costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento del quale si protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti, e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; i balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. (cfr. tra le tante Cass. 14.12.2017 n. 30071)2. Il Tribunale condannava il condomino al pagamento delle spese legali e processuali.
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