La Commissione Europea ex raccomandazione del 13.05.2020 ha chiarito la illegittimità dell’art. 88 bis del decreto Cura Italia in tema di rimborso di voli cancellati nella parte in cui non viene data la possibilità al consumatore di scegliere se accettare un voucher ovvero optare per il rimborso in denaro.
La C.E. ha richiamato la Direttiva (EU) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici – recepita in Italia ex decreto l.gls. 23.5.2011 n. 79 – che prevede che in caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie opera il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quanto pagato.
Da tanto consegue il diritto sacrosanto del consumatore/viaggiatore di scegliere se ottenere il rimborso in denaro o a mezzo voucher. Alla medesima soluzione è giunta anche l’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato che, nella riunione del 27 maggio 2020, uniformandosi alla raccomandazione della Commissione Europea, ha evidenziato le criticità della disciplina d’emergenza di cui all’art. 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dall’art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, e ha ribadito a chiare lettere il diritto del consumatore di scegliere liberamente tra il voucher
e il rimborso in denaro in caso di cancellazione del volo ex pandemia Covid-19.
Detto quadro normativo si coordina perfettamente col regolamento comunitario 262 del 2004 – “bibbia” Europea in materia dei diritti dei passeggeri – che sancisce che qualora il volo venga cancellato al passeggero non può essere negato il rimborso.
In sintesi, la compagnia di volo pone in essere una condotta illegittima tutte le volte in cui vincola il consumatore all’accettazione di un voucher senza dare la possibilità di optare per il rimborso in denaro; detta condotta potrà essere segnalata al Garante per la Concorrenza e per il Mercato e legittimerà ad agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti.
Studio Legale Caponigro-De Luca del Foro di Salerno
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