• La scadenza per il versamento dell’acconto (16 giugno) e del saldo (16 dicembre) Imu è stabilita direttamente da legge nazionale. Su tale punto, così come peraltro affermato recentemente anche dal Mef, non si ritiene esistano margini per operare diversamente;
• Per gli immobili ad uso produttivo la quota base è di esclusiva spettanza dello Stato; il versamento viene, infatti, effettuato utilizzando uno specifico codice tributo;
• Nel decreto legge rilancio approvato nel mese di maggio per l’Imu è prevista esclusivamente, per l’anno 2020, l’esenzione dal pagamento:
a) per immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Analogamente, per quanto attiene la mancata applicazione di sanzioni ed interessi per i versamenti effettuati in ritardo, non si ritiene che il Comune possa applicare tale agevolazione, trattandosi in tal caso di un modo indiretto di aggirare la norma statale. Va evidenziato che per l’Imu si applica il ravvedimento operoso, che stabilisce l’applicazione di sanzioni ridotte all’1,67% nel caso di regolarizzazione del pagamento in ritardo non superiore a 90 giorni.
Si ricorda, infine, che la Giunta Comunale di Salerno ha deliberato nelle scorse settimane, in virtù dell’emergenza Coronavirus, il differimento delle scadenze per i pagamenti della Tassa sui Rifiuti (TARI), dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP), oltre che l’esenzione dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 dell’imposta di soggiorno.
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