Rispetto alla Cassa integrazione in deroga e ai criteri di conteggio delle giornate riferite alle prime 9 settimane previste dal DL 18/20 (L. 27/20), l’impianto normativo prevede che l’Inps, prima di procedere all’autorizzazione delle istanze relative a periodi di propria competenza, sia tenuto a verificare la presenza di autorizzazioni regionali per periodi la cui decretazione faceva capo alle regioni medesime.
L’Istituto, con il messaggio n. 2825 del 15 luglio scorso, ha semplificato la gestione delle domande di Cassa in deroga e ha chiarito i criteri di calcolo delle settimane, considerando autorizzate dalle Regioni le 9 settimane previste per la generalità delle aziende, anche laddove, dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno 8 settimane e 1 giorno.
Riguardo, infine, alla impossibilità di ammettere alla tranche delle ulteriori 4 settimane di trattamenti di integrazione salariale o di assegno ordinario le aziende che non hanno integralmente fruito del precedente periodo di 14 settimane entro il 31 agosto 2020, va rilevato che tale criterio di accesso non discende da scelte operative o interpretative dell’Istituto ma è espressamente stabilito dalla legge (articoli 70 e 70 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del DL 19 maggio 2020, n. 34).
Categoria | Numero Domande | Numero Beneficiari |
ORDINARIA | 3.579 | 15.657 |
FIS | 4.388 | 41.745 |
DEROGA | 31.160 | 67.410 |
39.127 | 124.812 |
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