L’ordinanza coprifuoco segue quelle che dispongono l’obbligo di mascherine anche di giorno e quella che blocca gli spostamenti tra province della stessa Campania.
Con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:
a) è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore Giunta Regionale della Campania 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;
b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
c) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
2. La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato.
3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte.
All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
fonte FanPage.it
E va bene sono anche d’accordo vorrei solo sapere se le attività chiudono alle 23 come fa chi ci lavora (specie nella ristorazione o similare) a rientrare entro le 23:30 considerando che non è che tutti hanno l’attività sotto casa che si dovrebbe pulire e po s’avess arritirá ??? Vol ? O nun pulizz
at 14.16—leggi bene… e comunque sempre garantito il rientro al proprio domicilio. Ha fatto benissimo, se fatto 1 mese fa’ non avremmo avuto sulla coscienza i morti di questa settimana e delle prossime.
bisogna chiudere Salerno alle province di napoli e caserta !!!!
Se leggi bene dice : “E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.
14:35 – Perché non Rimani a casa se ti fai sotto?
abbasso i nazisti, a partire dai 4 qua sopra fino aquelli al vertice che fanno editti e ordinanze idiote. alle 23 che succede al virus? e perché non posso passeggiare da solo sulla strada alle 3 di notte? che deficienti e nazisti, voi e lui
utilissimo per montare e collaudare qualche altro migliaio di antennine come a marzo e aprile con la stessa scusa ne sono spuntate piu di trentamila, e i fessi pensano che serve a uccidere il virus che vive solo di notte e va a dormire alle 5, che idioti
…. Meglio sotto il copriletto, una bella scopxxta e tutto passa….
Solo un demente non può capire perché si chiude dopo le 23?
Prima imbecille devi capire quali sono le attività essenziali e quali no!
Io di una persona così convinta e demente, che scrive cazzate a 360 gradi vorrei vedere la faccia e la conformazione cranica….mi incuriosisci
21.48 solo un demente puo parlare come te. dopo le 23 non succede proprio nulla, anzi non ci sta nessuno per strada e solo un dittatore puo obbligare la gente a stare a casa indiscriminatamente. idiota mettitelo in testa tu e i nazistelli amici tuoi, spacciati per tutori della salute (loro). Se esci da solo alle 3 di notte a chi infetti in una città qualunque della regione o pure a salerno centro?? che idioti che siete.