Dl Covid, restrizioni, divieti, seconde case e spostamenti. Cosa si può fare e cosa no

Stampa
A poche ore dal nuovo decreto legge emanato dal governo, in vigore dal 15 marzo fino al 6 aprile, sono state aggiornate le faq nell’apposita pagina di Palazzo Chigi. Sono stati forniti numerosi chiarimenti sulle ultime misure adottate. Ecco i più importanti

Quando una regione entra aumaticamente in zona rossa? Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa

Si può andare nelle seconde case? Sì, anche in zona rossa si può andare nelle seconde case. Fino al 6 aprile 2021, si legge sul sito del governo, “in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: 1. per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); 2. il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione”

Posso andare a visitare parenti e amici? Nelle zone rosse questi spostamenti sono vietati. “Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021”

E nelle zone arancioni? Le visite ad amici o parenti sono consentite una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone (i minori di 14 anni non vengono computati). A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22 entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti, con il divieto di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia

A Pasqua posso andare a trovare amici e parenti? Il governo chiarisce che, anche nelle zone rosse, “nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro”

Cosa si potrà fare a Pasqua? Il 3, 4 e 5 aprile varranno tutte le restrizioni proprie della zona rossa con alcune concessioni  

Ricongiungimenti familiari. Per chi lavora in una Regione o Provincia autonoma ed è residente in un’altra e il coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma) “il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia”

Separati o divorziati.  Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé “sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti”. Tali spostamenti “dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”

Spostamenti da/per l’estero. “È comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare

Autodichiarazione. In zona rossa “si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia”

Le funzioni religiose. “È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro”

L’attività sportiva fuori Comune. “Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri”. È tuttavia possibile, “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”

Passeggiate e sport nei parchi. Se non ci sono ordinanze locali che lo vietano “si può andare nei parchi a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”

Parchi e minori. È consentito “l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura”

Le regole per le automobili. In auto per i non conviventi è consentita “la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina”

Si può derogare all’obbligo della mascherina in auto? L’obbligo di indossare la mascherina “può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”

È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto? “Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate”

L’attività di dog sitting è consentita? “Sì, trattandosi di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”

Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile? “No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile”

Paleste e piscine. “Le attività sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale. Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso”

È possibile praticare sport di contatto? “No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento”

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? “No. È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso”

Negozi e mercati. In zona rossa “restano aperti solo le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Ammessa anche la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia. I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare aperti per la sola vendita di prodotti per bambini, chiudendo le altre aree”

Bar e ristoranti. In zona rossa così come in quella arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentito l’asporto; la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in zona rossa. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati

Cinema e teatri. Slitta la riapertura di cinema e teatri, che dovevano riaprire il 27 marzo

Quando sono in vigore le misure previste dal dl Covid? Sono in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Dal 3 al 5 aprile è prevista la stretta di Pasqua

Commenta

Clicca qui per commentare

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancellare immediatamente contenuti illegali, offensivi, pornografici, osceni, diffamatori o discriminanti. Per la rimozione immediata di commenti non adeguati contattare la redazione 360935513 – salernonotizie@gmail.com Salernonotizie.it non e’ in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli utenti del blog: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità. Salernonotizie.it si riserva la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora e indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Salernonotizie.it non è responsabile del contenuto dei commenti agli articoli inseriti dagli utenti. Gli utenti inviando il loro commento accettano in pieno tutte le note di questo documento e dichiarano altresì di aver preso visione e accettato le Policy sulla Privacy.