SCUDO PENALE – Il decreto legge esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale
Le vaccinazioni, come stabilisce lo stesso decreto legge, devono comunque essere effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative
OBBLIGO VACCINALE – Chiunque lavori in una struttura sanitaria, medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti, dipendenti anche amministrativi di Rsa e studi privati dovrà vaccinarsi contro il Covid-19
Per chi rifiuta la vaccinazione è prevista la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all’andamento della pandemia. La sanzione verrebbe revocata in caso di immunizzazione di massa o se si registrerà un calo importante della diffusione del virus. La sospensione dello stipendio durerà al massimo sino al 31 dicembre del 2021
LA DELUSIONE DELL’ORDINE DEI MEDICI – “E’ incompleta e insufficiente la tutela penale per i professionisti, che hanno operato in un contesto straordinario”. Ad affermarlo è il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli
“I provvedimenti a tutela dell’operato dei professionisti durante il Covid non recepiscono appieno le richieste avanzate dal mondo medico, limitandosi a esimere i vaccinatori dalla punibilità per omicidio colposo e lesioni colpose a seguito della somministrazione del vaccino”, aggiunge Anelli
Secondo il presidente della Fnomceo “anche le norme che introducono il cosiddetto ‘obbligo vaccinale’ per i sanitari sono in realtà poco incisive, limitandosi alla sospensione, tramite un iter piuttosto farraginoso, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali”
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