Invero, quella disciplina risulta significativamente innovata dalla L. n. 18 del 2015, che l’Italia venne costretta ad introdurre solo a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, e con la quale venne limitata la c.d. “clausola di salvaguardia” con la definizione più ampia della fattispecie di colpa grave e con l’eliminazione del filtro endoprocessuale dell’ammissibilità dell’azione.
L’obiettivo conclamato dai comitati referendari è quello di ridurre la specialità della disciplina della responsabilità dei magistrati, permettendo al cittadino leso nei propri diritti dalla condotta dolosa o gravemente colposa del magistrato di poterlo chiamare direttamente in giudizio, senza la necessità di procedere nei confronti dello Stato, il quale oggi “paga” i danni e solo successivamente all’accertamento della responsabilità ha l’obbligo di rivalersi nei confronti del magistrato.
Devo subito precisare che in tutti i Paesi europei vige proprio il sistema che il referendum intenderebbe abrogare, ovvero quello definito della responsabilità “indiretta” (cioè della responsabilità dello Stato), si tratta di una normativa posta correttamente a tutela della indipendenza della magistratura, per evitare il moltiplicarsi di azioni legali di risarcimento da parte di cittadini solo “insoddisfatti” del contenuto delle sentenze che li riguardano.
Ricordo, poi, che in Gran Bretagna si esclude qualsiasi responsabilità diretta o indiretta del Giudice per gli atti adottati nella funzione. In Germania, l’art. 34 della Costituzione sancisce la responsabilità dello Stato, che può poi rivalersi nei confronti del singolo magistrato soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Nel sistema giuridico spagnolo, con l’art. 121 della Costituzione e la Ley Organica 6/1985 sul Poder Judicial, lo Stato e il magistrato possono essere chiamati a rifondere in solido l’eventuale danno subito dal cittadino, ma prima di proporre l’azione bisogna passare per il “filtro” di ammissibilità di un Tribunale, che deve verificare la sussistenza dei presupposti del dolo e della colpa grave.
Anche in Francia è stato introdotto sin dalla Legge 5 luglio 1972 un regime di responsabilità dei magistrati, sempre però con azione diretta nei confronti dello Stato, prevedendo che quest’ultimo è tenuto a risarcire i danni derivanti dal funzionamento difettoso del sistema giudiziario, con successiva rivalsa nei confronti degli stessi magistrati nei casi di “mancanza grave” o “responsabilità per colpa personale”, “diniego di giustizia” (ritardo non spiegabile nel deposito di sentenze o provvedimenti istruttori) o per “mancanza personale dei magistrati”.
Sostanzialmente, in tutti gli ordinamenti non è mai ammessa l’azione diretta nei confronti del magistrato, e ritengo che proprio l’introduzione di questa disciplina possa arrecare una lesione alla indipendenza della magistratura.
Vi è, però, un dato su cui riflettere: mentre in tutti i Paesi vi è una forte tendenza all’utilizzo diffuso della c.d. responsabilità disciplinare (che incide sulla progressione delle carriere e sugli stipendi), in Italia si registra una sostanziale svalutazione delle azioni disciplinari affidate al Consiglio Superiore della Magistratura, con tutte le disfunzioni ormai note del “Sistema”.
La mancanza di una forte tendenza all’autoriforma da parte dell’ordine giudiziario ha finito per comportare una “risposta” che mi appare pericolosa.
Proprio per questi motivi, mi sembra più coerente con l’impianto costituzionale l’altro quesito referendario, in n. 3, che propone l’abrogazione della L. n. 150 del 2005 in tema di competenza nella valutazione professionale dei magistrati affidata al Consiglio Giudiziario, ciò comportando una maggiore influenza della c.d. componente “non togata” (avvocati e professori universitari).
Giuseppe Fauceglia
quesiti proposti da delinquenti a favore di delinquenti, molto semplice e lineare