A fronte di tale limitazione, l’Agenzia ha precisato che “in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”. Con la circolare anzidetta, le Entrate hanno anche limitato l’applicazione della misura agli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali, escludendo che il Superbonus si applichi agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Agenzia entrate, chiarimenti sul Superbonus
Con propria circolare, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina del Superbonus del 110%, tratteggiandone, tra l’altro, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione. In particolare, l’Agenzia ha limitato l’ambito oggettivo di applicazione della misura agli interventi effettuati su edifici residenziali. Tale interpretazione contrasta con la lettera delle norme. Infatti l’art. 119, d.l. n. 34/2020, come convertito, va nella direzione opposta indicando come oggetto del Superbonus: al comma 1, gli interventi di cui all’art. 14, d.l. n. 63/2013, come convertito (interventi relativi a qualsiasi tipologia di immobile indipendentemente dalla categoria catastale); al comma 4, gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 d.l. n. 63/2013 (anch’essi relativi a “costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive”); al comma 9, lett. e), i soli “immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.
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