Ad esempio, nel Regno Unito, la materia è regolata dal Criminal Justice and Public Order Act (1994), che, prevedendo una peculiare fattispecie di illecito, ha dato nuovi poteri di intervento preventivo alle forze dell’ordine, come quello di fermare i veicoli entro il raggio di 8 Km e allontanarli, di sequestrare le attrezzature, finanche disponendo l’arresto a fronte del mancato allontanamento a seguito dell’intervento della polizia.
In Italia, il Decreto Legge 31 ottobre 2022, all’art. 5 ha dettato, aggiungendo all’art. 434 del codice penale, un nuovo art. 434 –bis, rubricato “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.
La norma punisce l’invasione di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta; ed aggiunge che “chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000”; prevedendo sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.
Avverso questa norma si è immediatamente scatenato l’attacco delle opposizioni, che si sono spinte a ritenerla un vero e proprio attacco alla libertà di manifestazione e di riunione, come previsti dalla Costituzione. Invero, l’art. 17 della Costituzione, pur sancendo la libertà di riunione pacifica e senza armi, afferma che per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Dunque, la riunione pacifica in luogo pubblico non è sicuramente affidata alla “libertà” degli organizzatori e dei partecipanti, ma resta subordinata sia al preavviso alle autorità sia al loro eventuale assenso allorquando non sussistano motivi di sicurezza o di pubblica incolumità.
Orbene, non può ritenersi che il rave sia una manifestazione preceduta da una qualche richiesta di preavviso alle autorità di polizia o amministrative: come è noto questi raduni sono organizzati “in clandestinità” ovvero con scambi su whatsapp o a seguito di telefonate, sono svolte in edifici abbandonati e dismessi (con pericolo per la stessa incolumità dei partecipanti) o in terreni pubblici e privati.
Il richiamo del sacrosanto principio costituzionale, evocato dalle opposizioni, resta palesemente inconferente, a meno di non ritenere legittime tutte le manifestazioni non autorizzate, anche se pericolose per l’incolumità degli stessi partecipanti, oltre che per la sicurezza pubblica. Del resto, non può ritenersi un esempio di esercizio democratico della libertà di riunione quanto è accaduto nei mesi scorsi nella provincia di Viterbo, in assenza colpevole di qualsiasi intervento dell’allora Ministro dell’Interno e dello stesso Prefetto.
Inoltre, la norma si giustifica per il ristretto limite punitivo e descrittivo della fattispecie di reato di cui all’art. 633 c.p., che punisce l’invasione arbitraria di terreni o edifici, la quale presuppone il fine dell’occupazione (che nella giurisprudenza viene delineata in relazione ad un elemento “temporale”, non riferibile ai pochi giorni di un rave) o del trarne profitto (elemento neppure sussistente nel rave, laddove risulterebbe difficilmente provabile un qualche profitto economico degli organizzatori), ma soprattutto il reato è perseguibile esclusivamente a querela di falso.
Pertanto, a fronte di fenomeni finalizzati alla plurima violazione di precetti penali, si è imposta la necessità di individuare uno specifico “reato”, tale da comportare anche l’unico vero strumento di vera reazione, ovvero la confisca dei beni (in linea con gli orientamenti di altri Paesi europei).
Altro problema resta la incerta formulazione della norma, assai generica nella necessaria descrizione del reato, tale da poter dar luogo a possibili interpretazioni non coerenti con la sua ratio, ma questi difetti potranno ben essere corretti in sede di conversione parlamentare del decreto legge, frutto della normale dialettica tra le diverse forze politiche. Da questo, però, ritenere che la norma rappresenti un attentato alla libertà di riunione, si frappone l’oceano dell’intelligenza e della razionalità valutativa (virtù che, mi pare, siano venute progressivamente a mancare tra le plurime opposizioni all’attuale Governo).
Giuseppe Fauceglia
Oramai il buonismo è il cavallo di battaglia di chi ha portato l’Italia nel pieno degrado morale e sociale.
Si vuole permettere tutto a tutti, senza regole…..
Quando poi questi buonisti vengono danneggiati da questi comportamenti liberali si lamentano con palese incoerenza…
C’è bisogno del pugno fermo, della intransigenza per il rispetto delle regole, di un inasprimento delle pene e un po’ di onestà intellettuale.
Essere buonisti solo fino a quando non vengono lesi i propri interessi non è un comportamento coerente.
Questo è un altro con la mano tesa nascosta in tasca…
Fondamentalmente il dibattito e le polemiche ruotano sul significato soggettivo dato ai concetti di LIBERTA’(o libertinaggio) e AUTORITA’ (o autoritarismo). Cardine della questione è che la libertà individuale nella società fondata su uno Stato di diritto, non è illimitata, ma soggetta a due limiti: uno legale rappresentato dal rispetto di di Leggi e Regolamenti e uno etico: “la tua libertà termina dove comincia quella dell’altro” (Martin Luther King), ossia il rispetto reciproco tra gli individui. Normalmente in mancanza di controlli, l’individuo, eticamente poco motivato, tende a ignorare tali limiti alla ricerca continua di acquisire vantaggi personali o soddisfare i suoi bisogni a scapito degli altri. Deve quindi entrare in gioco l’Autorità dello Stato per ripristinare la giustizia e sanzionare il responsabile. Ove tale meccanismo di controllo non funziona, è impossibile ottenere una reciproca e soddisfacente convivenza sociale che non sfoci in conflitto. Fatte queste premesse torniamo alla realtà italiana e accorgiamoci come siamo distanti da questa civile convivenza. L’espressione “ repubblica delle banane”, citata in questi giorni non fa che descrivere un dato di fatto: se lo Stato non fa il bravo stato, i cittadini non fanno i bravi cittadini, un circolo vizioso in cui annaspiamo perennemente. Basta solo guardare la realtà di questa società dove ognuno pensa ad affermare la sua volontà fregandosene di tutto: la persona uccisa dalla freccia perchè fa baccano di notte, il cane che abbaia da mane a sera abbandonato sul balcone, le auto in doppia fila perenne per strada, la monnezza buttata a casaccio e operatori ecologici distratti con città sommerse di rifiuti, mazzette, racket, favoritismi, clientelismi, nepotismi, notti bianche di zombie, droga-party e feste con stupri, delinquenza incontrollata, automobilisti alcolizzati assassini, ecc. Civiltà del benessere? Ricordiamoci Menenio Agrippa : un corpo sano è quello in cui tutti i suoi organi funzionano in modo coordinato ed efficiente.
Mamma mia, il decreto era talmente democratico e le opposizioni talmente poco acute che adesso lo modificano 🙂
Premesso che l area e stata sgomberata con le norme vigenti. Premesso che prevedere una pena di sei anni e eccessivo, non siamo in presenza di una rapina a mano armata.Inoltre mi si deve dire in Europa fatemi un solo nome, come giustamente affermato dal giornalista sansonetti, di persona finita in galera per aver partecipato ad una rave.Siamo alla pura ipocrisia mediatica, tra l altro lo stesso Mule di forza Italia parla di pene assurde, ed assurdo prevedere intercettazioni telefoniche. Insomma prima di fare commenti a favore di una norma che non si sa come verra modificata eviterei di fare commenti , per evitare facili faziosità,atteso, ribadisco, che la norma esiste già volenti o nolenti
fasci e fasci e fasci, vedo solo nero, che schifo fate, che pena e tristezza di vita…pur tu s,.verace?? azz stamm buon, vo ress io il pugno di ferro
Vi è però una colpevole e sicuramente ne ingenua ne non desideratà ambiguità, nella descrizzione della fattispecie punibile, oserei addirittura definirla colpevole pericolosa ed voluta ambiguità.
Bravo prof! La consapevolezza della libertà deriva dall’esattezza delle leggi…la mistificazione dall’interpretazione ad personam.