Come spiega l’avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale dell’associazione Difesa Consumatori e Contribuenti e legale dell’appellante società L. sas, i verbali per eccesso di velocità e comminati con apparecchiature elettroniche sono nulli se non vengono provate le procedure di verifica dei macchinari che siano sia la taratura che la ulteriore verifica periodica.
Difatti, dopo il rigetto del ricorso innanzi il Giudice di Pace di Eboli che riteneva la velocità contestata troppo elevata per poter annullare il verbale, il Tribunale di Salerno adito dall’avvocato Cristiano Ceriello, quale legale della società L. sas, la ribaltato in appello la sentenza di primo grado, condannando anche la Prefettura di Salerno alle spese di giudizio per il primo e secondo grado. Seppure la sicurezza stradale sia a cuore di tutti, è pur vero che la verifica del funzionamento dei macchinari sia fondamentale.
Nel caso oggetto di appello, poi accolto dal Tribunale di Salerno, occorreva la dimostrazione di una verifica periodica che garantisse il perdurante e costante corretto funzionamento dello strumento di rilevazione delle violazioni di velocità. In mancanza i verbali, qualsiasi sia la velocità contestata a ragione o torto, sono nulli.
Italia, il Bel Paese.
detto ciò, andate (anche a 280 all’ora) e (se ne uscite vivi) moltiplicatevi
Che bella cosa in Italia tutti possono correre sapendo che mai nessuno li punirà siamo italiani