Affittacamere, obbligatorio che resti civile abitazione, nullo il classamento in D2 alberghiero. Vinta una nuova battaglia con una sentenza favorevole che ha rigettato l’accertamento catastale d’ufficio con trasformazione in diverso classamento da uso abitativo ad alberghiero D2, per un nostro operatore ricettivo, assistito dal nostro consulente tecnico Livia Napolitano. Ora la sentenza obbliga l’Agenzia del Territorio al ripristino del classamento in civile abitazione.
A disporre il provvedimento 12279/2022 è stata la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/12/2022 con la seguente composizione collegiale: SINISI MARCELLO, Presidente RIZZI MARIA CRISTINA, Relatore FORTUNATO MICHELE, Giudice . Il FATTO: Nel 2018 un nostro operatore aveva dato in locazione un immobile ad una società che avrebbe dovuto realizzare un affittacamere, ai sensi della legge regionale 17/2001.
Nel 2019, al termine dei lavori, il tecnico aveva presentata la pratica DocFa per una diversa distruzione degli spazi interni, in virtù della destinazione abitativa propria delle strutture ricettive extra alberghiere, ai sensi della richiamata legge regionale, era stata proposta la categoria A/2 tenuto conto che oltre alle sei camere per un massimo di dodici posti letto, previste come capienza ricettiva di alloggio per gli ospiti, all’interno dell’abitazione erano stati previsti più i locali di servizio quali la reception/sala per la prima colazione, una stanza spogliatoio personale, depositi per biancheria sporca/pulita/attrezzatura per pulizia, un bagno adibito ad uso receptionista/personale.
Ma l’Agenzia del Territorio aveva rettificato il classamento proposto cambiando la categoria catastale da civile abitazione (A/2) ad albergo (D/2) tenendo conto di un settimo vano ( quello destinato ad accoglienza e servizi e quindi imponendo il classamento degli alberghi dalle sette camere in su) stante “la specifica destinazione di tipo turistico ricettiva” ed attribuendo all’immobile una più alta rendita catastale.
Ma, come indicato nel ricorso, il tecnico aveva evidenziato che il nuovo classamento andava contro la legge regionale che invece per quanto attiene la ricettività, obbliga ad un massimo di dodici posti letto, fatto salve le misure previste, oltre alla possibilità di dotare la struttura degli spazi integrativi previsti per l’accoglienza, servizi per dipendenti ecc. La norma fa riferimento, infatti, alle camere (non più di 6) con bagno e non più di 12 posti letto e, ritiene il collegio, alle sole camere destinate agli ospiti.
Per i giudici della Corte, la presenza di un maggior numero di stanze con altra destinazione deve ritenersi pienamente giustificata, perchè funzionale alla gestione della struttura extralberghiera; né tale caratteristica varia la capacità recettiva dell’immobile.
“Si tratta di un importante risultato che tiene conto del nostro impegno costante nel tempo a tutela del nostro comparto ricettivo extralberghiero – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito- Ringrazio lo staff tecnico coordinato dall’architetto Livia Napolitano, che ci assiste da anni per gli aspetti urbanistici e tecnici, offrendo un contributo rilevante al nostro settore.
L’auspicio è che ora la Regione prenda atto anche di questa sentenza, per confermare ulteriormente i requisiti nel prossimo testo unico e lavori con la nostra sinergia per puntare ad una sempre maggiore qualificazione dell’offerta ricettiva soprattutto per quanti investono nel turismo con impegni economici rilevanti, risanando immobili e garantendo opportunità economiche alla filiera e al territorio, malgrado incertezze degli andamenti turistici e i mille cavilli burocratici che rendono complicato fare impresa sul nostro territorio”.
il catasto farà appello. Non cantate vittoria troppo presto