Sentenza su divorzio giudiziale: moglie condannata a versare assegno di mantenimento al marito

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Il tribunale di Napoli condanna la moglie a versare l’assegno di mantenimento al marito per la figlia maggiorenne e rigetta la richiesta di assegno divorzile. E’ quanto deciso dal Tribunale di Napoli Nord nell’articolata sentenza n. 1870/2023 RGS del 9.5.2023 (allegata per esteso) in cui vengono puntualmente motivate in diritto le molteplici questioni nascenti da un giudizio di divorzio. La domanda di divorzio veniva azionata dall’ex marito che chiedeva dichiararsi l’autosufficienza economica dell’ex moglie (anche in considerazione della stabile e duratura convivenza more uxorio intrapresa dall’ex moglie) e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie per la figlia maggiorenne convivente con il padre ma non autonoma economicamente.

Si costituiva in giudizio l’ex moglie che chiedeva il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito e la condanna di quest’ultimo al pagamento di un assegno di mantenimento da versarsi direttamente alla figlia. Il Tribunale di Napoli, all’esito di una ricca istruttoria, rigettava tutte le richieste dell’ex moglie sentenziando che: “…anche in caso di nuova convivenza il diritto all’assegno divorzile può permanere in relazione alla sua componente compensativo- perequativa… e, invero, il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativo, discende dai principi di solidarietà e di pari dignità tra i coniugi che conducono al riconoscimento di un contributo (assegno divorzile) volto a consentire al coniuge richiedente non l’autosufficienza economica ma un livello reddituale adeguato al proprio contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto dei sacrifici professionali e delle aspettative di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di vita egli non disponga di mezzi adeguati per ragioni oggettive non dipendenti dalla propria volontà…”.

In sostanza l’attento Tribunale rigettava la domanda di assegno divorzile sul presupposto che l’ex moglie non aveva dato prova del contributo fornito alla realizzazione del patrimonio familiare né aveva provato di aver sacrificato aspettative professionali per la famiglia né aveva dimostrato di non aver trovato lavoro per ragioni oggettive, né aveva prodotto in giudizio la documentazione  utile a ricostruire la sua situazione reddituale, violando, così, l’obbligo di lealtà processuale tra le parti. In merito all’assegno di mantenimento della figlia maggiorenne, il Collegio, statuiva che “la legittimazione ad agire per l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne spetta unicamente al genitore convivente e, pertanto, la madre/non convivente non ha diritto di avanzare tale domanda”, e, contestualmente condannava all’ex moglie a versare al padre una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne.

Fonte studio legale ass.to caponigro -de luca del foro di Salerno

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