Per la provincia di Salerno andranno al voto i comuni di Ascea, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Paestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Perdifumo, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sarno, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell’Angelo e Vietri sul Mare.
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 32/2024, ha reso noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile decorso è stato pubblicato il provvedimento del 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in relazione alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, indetta per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.
Detto Ministero ha informato, altresì, che sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera n. 90/24/CONS con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per la medesima elezione.
Per quanto concerne la parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica durante la campagna elettorale, dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Si rammenta che – ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.
Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti in materia è possibile consultare il sito della Prefettura di Salerno http://www.prefettura.it/salerno nella sezione: elezioni 2024.
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