In una giurisprudenza amministrativa palesemente contrastante e contraddittoria arriva, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato nr. 4479/2024 del 20 maggio 2024 sul Comune di Lecce (e altre due identiche riguardanti i Comuni di Ginosa e Manduria).
“In questa sentenza il Consiglio di Stato (incredibilmente!) afferma che l’obbligo di gara sussiste indipendentemente dall’accertamento della “scarsità” della risorsa o dalla rilevanza transfrontaliera della concessione, in quanto “il diritto nazionale impone in ogni caso una procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti” (punto 55 della sentenza) – dichiarano in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA/Confesercenti.
E’ del tutto evidente che si tratta di una sentenza che si pone in netto contrasto con quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE 20 aprile 2023 C-348/22) che impone, invece e al contrario, le gare solo se la “risorsa è scarsa” (punti 43 e segg)
“E’ bene ricordare che spetta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la funzione esclusiva di fornire l’interpretazione autentica del diritto europeo e che le sue sentenze sono vincolanti per tutti gli Stati, i loro Organi giurisdizionali e per la stessa Commissione europea – prosegue la nota. A ciò si aggiunga che in questa sconcertante sentenza vi è una grave omissione di pronuncia da parte del Consiglio di Stato sull’eccezione della riserva esclusiva di giurisdizione della Corte Costituzionale, qualora, dalla disapplicazione di legge, derivino possibili conseguenze penali (v. art. 1161 del CdN). Lo ha espressamente chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 28 gennaio 2010 nr. 28, laddove ha stabilito, espressamente, che gli “effetti diretti devono, invece, ritenersi esclusi se dall’applicazione della direttiva deriva una responsabilità penale” (punto 5).
Ecco perché quest’ultima sentenza, a nostro avviso – sottolineano SIB e FIBA – è profondamente sbagliata e come tale sarà impugnata da noi, insieme alle altre due analoghe, davanti alla Cassazione a Sezioni Unite confidando nel loro annullamento come già avvenuto alla nr. 18 del 9 novembre 2021 dell’Adunanza plenaria.
Ci auguriamo che anche il Governo e il Parlamento, doverosamente e opportunamente, sollevino, avverso tali ultime sconcertanti sentenze, il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Ma ci auguriamo, soprattutto, che il Governo emani senza indugio un provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana e risolva strutturalmente questa annosa vicenda”.
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