ORDINA
A tutti i proprietari – conduttori – detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
- alla rimozione dei terreni per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche….) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5ed i 20 metri;
- al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);ai proprietari di appezzamenti di terreno connanti con strade, di effettuare per una fascia non inferiore a 50 metri dalle stesse, e fino alla data del 30.9.2014, la pulizia di ogni residuo vegetale e di qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco e di procedere alla successiva rimozione ed allontanamento degli stessi.
DISPONE
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge n.3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentale in materia di Pubblica Amministrazione) da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, salvo quant’altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.
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