Stadio Arechi: l’handicap parcheggi per i disabili, la denuncia
Vigile intransigente nega la sosta nell’area disabili a persona con handicap. E’ accaduto sabato scorso prima della partita di Serie B tra Salernitana e Trapani. Ad una persona disabile, in compagnia del cugino, è stato vietato di parcheggiare l’auto nell’area riservata ai disabili di fronte l’ingresso dello Stadio Arechi. La persona ha mostrato ad un agente della Polizia Municipale, il regolare cartellino dei diversamente abili ma non c’è stato verso per poter sostare in quell’area. Un problema che si ripeterebbe da 7 anni a questa parte. Per questo motivo hanno chiesto alla redazione di Salernonotizie di sollevare il caso affinché chi preposto possa prendere gli opportuni provvedimenti evitando di avere un atteggiamento intollerante ed ingiustificato nei confronti di chi deve fare i conti con problemi ben più gravi.
12 Commenti
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Queste persone, cosi li dobbiamo chiamare, sono deboli con i forti e forti con i deboli.
Non vi e’ altro da aggiungere.
Antony
ALLO STADIO AD OGNI PARTITA ARRIVANO CENTINAIA DI DISABILI DA TUTTA LA PROVINCIA, NON CREDO CHE SIA POSSIBILE FARLI PARCHEGGIARE TUTTI NELL’ AREA D’INGRESSO DELLO STADIO, IN DIVIETO DI SOSTA, DOVE RITENGONO PER DIRITTO DI SOSTARE.
Ma voglio sapere se è possibile che allo stadio vendono 1 bicchiere d’acqua un 1e50 centesimi senza scontrino fiscale ma vogliamo prendere provvedendo o devo venire con la Guardia di Finanza sabato allo stadio grazie
6 DISABILE?
…e fanno finta di non vedere i parcheggiatori abusivi!!!!!
Premesso che sono un DISABILE con tanto di AUTORIZZAZIONE con apposita FOTO & rilasciata proprio da un Ufficio dei Vigili Urbani di SALERNO, appunto questa mattina(20.10.2015) in Via Trento una vigilessa ha tentato con modi “scarsamente gentili” di non farmi sostare al lato della ridetta via, sia pure per pochi minuti necessari per andare in Farmacia, ovviamente ho eccepito che : Per i veicoli che espongono l’apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del CdS, salvo l’applicazione della relativa sanzione amministrativa
pecuniaria.
3. L’esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (delimitate dalle cosiddette strisce blu) può essere stabilita dal Comune che gestisce queste aree in concessione e quindi può prevedere la gratuità della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (art. 1 del D.P.R. 151/2012).
Inoltre, non si è tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo (ai sensi dell’art. 188, c. 3, CdS).
4. Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato (ad personam), individuato da un’apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione
può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta del disabile (detentore del contrassegno invalidi del disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.
Altre informazioni utili
• Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l’esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza. Inoltre non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale.
• Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 78.00 per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, CdS).
• Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili, senza avere l’autorizzazione prescritta, o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
• L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo. Il ritiro e l’eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta.
• Si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all’invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell’invalido senza che lo stesso sia a bordo).PER OPPORTUNA CONOSCENZA – NON CENSURARE!.
Era un Vigile Urbano oppure uno zoticone arrogante?
Sono davvero bravi a fare i forti con persone diversamente abili. Perche’ non fanno lo stesso con i parcheggiatori abusivi? Forse perche’ sanno che prenderebbero solo schiaffi da questi delinquenti?
A voi le conclusioni!
Bytoni per quello che hai scritto non meriti riposta!!! Mi fai pena, accediil ccervello prima di scrivere!!!!!
Bytoni per quello che hai scritto non meriti riposta!!! Mi fai pena, accediil ccervello prima di scrivere!!!!!
Non sarebbe il caso di licenziarlo, o è il pupillo di qualcuno ?
non sarebbe il caso di sospenderlo dal servizio, o è il pupillo di qualcuno ?
Sono TITOLARE di PERMESSO EUROPEO DISABILE CON TANTO DI FOTO, oggi 20.10.2015 una vigilessa in Via Trento non voleva farmi parcheggiare per andare in Farmacia. INTENDO PRECISARE CHE :
per evitare di ricevere un’impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace del comune in questione, è sempre opportuno informarsi
preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione.
• di parcheggiare (sosta)o negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di
contrassegno invalidi); o nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS); o nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu),gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente
stabilito dal Comune; o nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a
servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);
o nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);
o nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R.503/1996);
o in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381
Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);
o nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non
costituisca intralcio alla circolazione.
Il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione. Non è quindi consentita nei seguenti casi: