Per l’Anticorruzione “Non sussiste l’ipotesi di inconferibilità nei confronti dell’avvocato Bruno Di Nesta”
L’Anac spiega che il consorzio farmaceutico, di cui Di Nesta era stato presidente non è un «“ente di diritto privato in controllo pubblico”», ma bisogna considerarlo come «un ente pubblico». In altri termini, «le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali economici sono enti pubblici titolari di impresa, che agiscono con gli strumenti di diritto comune».
Ed ancora: «È stato ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza che detti enti “restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici”».
E dunque «non può ritenersi verificata l’ipotesi prospettata di inconferibilità ai sensi del decreto 39/2013, che ritiene leso il principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, nel caso in cui l’incarico dirigenziale di vertice sia conferito a colui che, in provenienza, è stato un amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, ma non nel caso in cui il soggetto nominato sia stato un amministratore di ente pubblico».
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