Prestito vitalizio ipotecario per gli anziani di Luca De Franciscis

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euro_soldiIl 2 marzo 2016 entrerà in vigore il prestito vitalizio ipotecario, strutturato ad hoc per le persone over 60 (non è previsto un limite d’età massimo) e permetterà a coloro che hanno bisogno di avere nuove risorse finanziarie, e sono proprietarie di immobile di proprietà non gravato da ipoteca, di stipulare un particolare mutuo. L’importo che la banca potrà finanziare è commisurato al valore dell’immobile. Se concordato con l’istituto finanziatore, la restituzione dell’importo del mutuo potrà essere rateizzata, ma si potrà decidere anche di non pagare l’importo finanziato.

Prima di entrare nel particolare di questa nuova forma di finanziamento, fatto appositamente per le persone di età avanzata, è utile dire che questo prodotto ha già trovato ampia diffusione in Gran Bretagna, negli Stati Uniti d’America, Canada e altri Paesi.

La nuova forma di finanziamento è stata introdotta anche in Italia. Il riferimento è la L. 2 dicembre 2005, n. 248 e il decreto attuativo del MISE che reca il Regolamento con il quale, sono state date le direttive per la sua applicazione (G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016).

Entrerà in vigore il 2 marzo prossimo e potrà avere una rilevante importanza, anche di carattere sociale, per le famiglie che hanno bisogno di nuove risorse di sostentamento.

Non sarà più necessario vendere la nuda proprietà perché con questo specifico mutuo è possibile avere, con una certa speditezza, una somma di denaro per le necessità personali ma anche a sostegno della famiglia. Il finanziamento potrà servire per aiutare i figli ad iniziare un’attività e sono impossibilitati ad avere finanziamenti dalle banche; fronteggiare particolari esigenze o anche poter vivere una vecchiaia più tranquilla, senza vendere l’immobile di proprietà ove vivono.

Spesso le difficoltà familiari hanno carattere solo temporaneo e una volta avviata la sistemazione dei figli, le difficoltà si attenuano o addirittura si annullano, e l’estinzione del finanziamento potrà pesare molto meno.

Questa nuova forma di finanziamento permetterà agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di poter erogare una somma di denaro, stipulando un mutuo a tasso fisso o variabile con la garanzia di un’ipoteca di primo grado su un solo immobile ad uso residenziale. L’importo può essere compreso tra il 15 e il 50 per cento del valore che sarà periziato dal tecnico della banca. Il regolamento precisa quali dovranno essere i rapporti tra la banca e il mutuatario, come la consegna di appositi prospetti nel caso di mutuo a tasso fisso o variabile, la certezza dell’importo, la trasparenza, gli interessi, i termini di pagamento, le spese per i servizi bancari e contiene puntuali regole, per tenere informato il debitore, sull’importo a scadenza o eventuali variazioni che possono incidere sul mutuo stipulato.

Il fatto che rileva maggiormente è la possibilità per il mutuatario di sentirsi libero di rimborsare o meno interessi e spese per diminuire il debito residuo. Potrà scegliere, quindi, se pagare parte del debito o anche non pagare. Dopo il decesso del soggetto finanziato, il debito può essere preso dagli eredi del mutuatario che potranno decidere se accollarsi la restituzione del prestito o vendere l’immobile. Gli eredi avranno tempo dodici mesi per decidere. Trascorso tale periodo sarà l’istituto finanziatore a procedere alla vendita dell’immobile a valore di mercato, per estinguere il suo credito e corrispondere agli eredi la parte eccedente.

Il Regolamento definisce “finanziatore” l’istituto che eroga il prestito e “finanziato” la persona fisica o le persone fisiche sottoscrittrici del contratto di prestito vitalizio ipotecario.

E’ regolamentato anche il caso in cui il soggetto finanziato, al momento della stipula dell’atto di finanziamento, risulti coniugato, ovvero convivente more uxorio da almeno 5 anni, documentato attraverso la presentazione di un certificato di residenza storico, e nell’immobile posto a garanzia risiedano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi anche se l’immobile è di proprietà di uno solo di essi, purché i requisiti previsti dalla norma, siano posseduti da entrambi i sottoscrittori.

L’istituto finanziatore dovrà predisporre appositi prospetti che chiariscono tutte le caratteristiche dell’operazione che dovrà avere una durata non inferiore alla differenza tra l’età del soggetto finanziato più giovane e 85 anni e, comunque, non dovrà essere inferiore a 15 anni. Alcuni esempi: I soggetto più giovane ha età 69 anni (85 – 69 = 16) la durata potrà essere di 16 anni; età del soggetto 84 anni, età del soggetto più giovane 73 (85 – 73 = 12) durata 15 anni (durata minima).

Il regolamento prevede anche il divieto assoluto per il finanziatore, di esigere il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte, nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente decide poi di non sottoscrivere il finanziamento.

Le banche stanno accingendosi a pubblicizzare questa nuova forma di finanziamento e stabilire eque condizioni per la sua concessione. Chi è interessato a questa nuova opportunità di finanziamento tenga presente che le condizioni per stipulare il prestito vitalizio ipotecario potranno variare da banca a banca e, quindi, sarà utile consultare più istituti di credito.

dott. Luca De Franciscis

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