L’aggettivo «informatico» qualifica il «documento» come scritto su un supporto diverso dalla carta: il documento informatico è infatti un documento scritto su un supporto informatico. Come il documento scritto su carta (o su un qualsiasi altro supporto) il documento informatico svolge nell’ordinamento giuridico la funzione di conservare nel tempo un atto o un fatto (dato) giuridicamente rilevanti. Nel caso di specie, proprio la carenza di sottoscrizione era stata addotta come argomento di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di alcune fatture per compensi derivanti da un contratto di collaborazione in materia di grafica e informatica. Più nel dettaglio i giudici hanno argomentato tale posizione ricordando, innanzitutto, quanto prescritto dall’articolo 21 del codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, secondo il quale se al documento informatico è apposta una firma elettronica, esso soddisfa il requisito della forma scritta e può essere liberamente valutato in giudizio sul piano probatorio alla luce delle sue caratteristiche oggettive di qualità, di sicurezza, di integrità e di immodificabilità.
Inoltre per il Tribunale non può non considerarsi che nel regolamento EIDAS è contenuto anche un principio di non discriminazione tra firma elettronica e firma materiale e che alla prima “non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate” (art. 25). A tutto ciò si aggiunge che, ai sensi delle previsioni dell’articolo 3 del predetto regolamento, se l’e-mail è inviata da un indirizzo che può essere riferito ad una certa società, quest’ultimo deve essere considerato come una firma elettronica. E se è vero che chiunque può modificare i caratteri che compongono un’e-mail, è anche vero che nel caso di specie non era stato né ipotizzato né tanto meno provato che ciò fosse avvenuto. In conclusione si evidenzia inoltre, che la firma digitale,come strumento alternativo alla sottoscrizione autografa, è uno strumento già vecchio, ideato alla fine degli anni Settanta e destinato ad essere soppiantato, a breve, dalla firma grafometrica; l’unica in grado di associare all’unicità del segno grafico apposto di pugno dall’autore del documento la sicurezza dei sistemi di cifratura a doppia chiave e, contemporaneamente, la compatibilità del sistema con un sistema di archiviazione basato esclusivamente su documenti informatici.
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